La decisione della Commissione del 09 novembre 2001
(2001/783/CE) recepita dalla Ordinanza del 6/12/2001 (n.600.6/BT/3405) che
stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali nelle zone di
protezione per la febbre catarrale maligna "Blue Tongue", consente, in
deroga, lo spostamento di bovini dalle zone soggette a restrizione, se
sussistono le condizioni stabilite dalle seguenti condizioni:
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Che siano protetti dagli attacchi dei Culicoides almeno 100 giorni prima
del carico.
Questo significa che la zona deve essere tenuta sotto
controllo dalle ASL per quanto riguarda sia le catture di insetti che i
controlli sierologici sui bovini. Se tutti i controlli sono negativi, il
Ministero della salute, sentito il parere del Centro di Referenza Blue Tongue
(CESME-IZS di Teramo) dichiara la zona "stagionalmente indenne da Blue
Tongue" ed autorizza lo spostamento dei bovini nei periodi di ferma degli
insetti vettori (con temperature medie sempre sotto i 10°C)
oppure,
che siano mantenuti prima della partenza in una stalla di quarantena per
28 giorni (come previsto dalla O.M. 600.6/BT/3405 del 6-12-2001) e siano
stati sottoposti a due controlli sierologici per Blue Tongue con esito
negativo.
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Anche le stalle che ricevono questi animali devono effettuare dei
controlli sierolgici per BT (il centro genetico ANAFI lo sta applicando dal
settembre scorso) e devono posizionare delle catture di insetti nelle stalle
e di arrivo. (la ASL di Cremona sta provvedendo ad posizionare le catture
nelle stalle del centro genetico). Devono inoltre rilevare le temperature di
minima e massima nei perimetri delle strutture che ospitano gli animali.
Le stazioni di quarantena devono essere attivate sotto il
controllo delle ASL e autorizzate dal Ministero della salute.
Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati
provvisti di reti di protezione per insetti ed in orari non a rischio ( tra le
ore 8.00 e le 15.00).
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