12 - | Doveri Centri F.A. verso gli uffici provinciali |
Delibera del 25.11.1982
(Gli impianti di fecondazione artificiale in base all'articolo 8 del regolamento del Libro Genealogico sono considerati allevamenti aderenti al Libro Genealogico per cui debbono soddisfare gli stessi adempimenti degli altri allevamenti. La Commissione Tecnica Centrale DELIBERA pertanto che gli Uffici Provinciali del Libro Genealogico, nella cui giurisdizione esistono ed operano impianti di fecondazione artificiale, siano invitati ad esigere da questi il rispetto di tutta la disciplina prevista dal Regolamento per il Libro Genealogico ed in particolare dall'art. 8 e dall'art. 24, comma 4 e 5, punti c) e d), nonché dalle norme tecniche facenti parte del Regolamento stesso. Gli Uffici Provinciali del Libro Genealogico sono inoltre invitati a comunicare periodicamente all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico la consistenza del materiale seminale in possesso degli allevatori aderenti al Libro Genealogico. L'Ufficio Centrale è invitato a riferire alla CTC stessa le eventuali inadempienze onde possano essere presi immediatamente i provvedimenti del caso. |
|