16 - | Requisiti e norme per ammissione alle prove di progenie |
Delibera del 25.11.1982
In considerazione del fatto che i giovani tori debbano essere utilizzati solo per il conseguimento della valutazione genetica dopo aver superato il performance test La Commissione Tecnica Centrale DELIBERA che:
L'osservanza delle presenti disposizioni verrą garantita dagli organi competenti utilizzando i dati che periodicamente i centri di fecondazione artificiale sono tenuti a trasmettere agli uffici del Libro Genealogico sulla produzione, stoccaggio, distribuzione delle dosi di seme prodotto, secondo i disposti dell'ultimo comma dell'art. 8 e del comma 5 dell'articolo 24 del vigente regolamento del Libro Genealogico. In caso di infrazione delle presenti norme verranno adottati i provvedimenti previsti dall'art. 25 del D.M. 15.1.1981 e potrą essere disposta la cancellazione dei soggetti nati da fecondazione artificiale con materiale seminale utilizzato in deroga alle presenti disposizioni. NORMA TRANSITORIA In via transitoria per il 1983 i Centri di fecondazione artificiale potranno commercializzare in deroga alle presenti disposizioni n. 4000 dosi per ogni riproduttore in attesa di valutazione genetica. I tori di etą inferiore a 36 mesi alla data del 1.1.1983 in possesso dei Centri di fecondazione artificiale sono considerati a tutti gli effetti in prova, indipendentemente dal materiale seminale utilizzato fino a quella data. |
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