delibere
16 - Requisiti e norme per ammissione alle prove di progenie
 

Delibera del 25.11.1982

 

In considerazione del fatto che i giovani tori debbano essere utilizzati solo per il conseguimento della valutazione genetica dopo aver superato il performance test  

La Commissione Tecnica Centrale

DELIBERA

che:

  1. a partire dal 1° gennaio 1983 possano essere utilizzati in fecondazione artificiale al fine del conseguimento della valutazione genetica solamente i tori che oltre a possedere i requisiti minimi previsti per la iscrizione al registro genealogico tori del Libro Genealogico della razza Frisona Italiana, rispondano a questi altri requisiti:

  • indice previsto: (pedigree index) non inferiore a + 100 Kg.

  • punteggio della madre: non inferiore a punti 82 se primipara e a punti 85 se adulta.

  • indice morfologico del padre: positivo per Qualifica e Apparato Mammario.

  1. modalitą d'impiego: per ogni toro in prova siano utilizzate 1000 dosi secondo un programma di distribuzione previsto e approvato dall'Associazione Bovini della razza Frisona Italiana;

  • le inseminazioni siano il pił possibile casuali sulla fascia intermedia degli animali degli allevamenti interessati escludendo i soggetti migliori ed i peggiori; la preferenza nella selezione delle femmine da fecondare sia data alle primipare che vengono fecondate per la seconda gravidanza; i centri di fecondazione artificiale possano stoccare dosi a loro discrezione, da utilizzare solo a prova avvenuta.

L'osservanza delle presenti disposizioni verrą garantita dagli organi competenti utilizzando i dati che periodicamente i centri di fecondazione artificiale sono tenuti a trasmettere agli uffici del Libro Genealogico sulla produzione, stoccaggio, distribuzione delle dosi di seme prodotto, secondo i disposti dell'ultimo comma dell'art. 8 e del comma 5 dell'articolo 24 del vigente regolamento del Libro Genealogico.

In caso di infrazione delle presenti norme verranno adottati i provvedimenti previsti dall'art. 25 del D.M. 15.1.1981 e potrą essere disposta la cancellazione dei soggetti nati da fecondazione artificiale con materiale seminale utilizzato in deroga alle presenti disposizioni.

NORMA TRANSITORIA

In via transitoria per il 1983 i Centri di fecondazione artificiale potranno commercializzare in deroga alle presenti disposizioni n. 4000 dosi per ogni riproduttore in attesa di valutazione genetica.

I tori di etą inferiore a 36 mesi alla data del 1.1.1983 in possesso dei Centri di fecondazione artificiale sono considerati a tutti gli effetti in prova, indipendentemente dal materiale seminale utilizzato fino a quella data.