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Delibera del 20.12.1984
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Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 8 che stabilisce che "i Centri di F.A., in quanto detentori di riproduttori iscritti al Libro Genealogico" ed alla delibera del 18.12.1981, che precisa "il gruppo di animali che convivono nella stessa azienda agricola č considerato unico allevamento e pertanto deve essere identificato da un unico numero di codice";
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tenuto conto che gli Uffici provinciali debbono essere posti in condizione di poter svolgere i controlli previsti dal Regolamento del Libro Genealogico,
La Commissione Tecnica Centrale
DELIBERA
che:
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i centri di F.A. sono tenuti ad inviare agli Uffici provinciali del Libro Genealogico competenti per territorio copia delle richieste inviate all'Ufficio Centrale dell'Associazione Nazionale per ottenere l'autorizzazione alla presa in carico dei tori ed al prelievo del loro seme, indicando per ciascuno di essi l'allevamento di provenienza e precisando se si tratta di acquisto o di convenzione;
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gli stessi sono altresė tenuti a segnalare sia all'Ufficio Centrale sia a quelli provinciali di partenza e di arrivo qualunque spostamento, anche temporaneo, da una sede ad un'altra degli stessi centri;
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gli Uffici Provinciali provvederanno a prendere in carico nel Registro Genealogico Tori gli animali segnalati, fino a successiva segnalazione di variazione o di morte.
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