delibere
65 - Modifiche al regolamento degli esperti
 

Delibera del 23.09.1987

 

Constatata la difficoltà applicativa delle norme del regolamento del Corpo degli esperti che stabiliscono la non ammissione agli esami e la perdita della qualifica per i candidati e per gli esperti che svolgono attività commerciale nel campo della selezione,  

La Commissione Tecnica Centrale

DELIBERA

che all'articolo 5 del Regolamento del Corpo degli Esperti venga eliminata la clausola che non ammette candidati che svolgano attività commerciale nel campo della selezione e, conseguentemente, che all'articolo 8 venga eliminata la decadenza per lo stesso motivo.

La nuova formulazione di detti articoli sarà quindi la seguente:

 

Art. 5 - ESPERTI PROVINCIALI - Per la nomina ad esperto provinciale il candidato dovrà aver superato con esito favorevole un esame teorico ed un esame pratico.

  • Le domande per l'ammissione agli esami dovranno essere dirette all'Associazione Nazionale tramite le Associazioni Provinciali.

  • Il Comitato Consultivo esaminerà le domande e le documentazioni e proporrà l'ammissione o meno del candidato.

Art. 8 - NOMINA DEGLI ESPERTI PROVINCIALI - Il Comitato Direttivo dell'Associazione Nazionale procederà alla nomina di quei candidati che la Commissione esaminatrice avrà ritenuto idonei.

  • Gli esperti provinciali dovranno svolgere un periodo adeguato di pratica a fianco di ispettori di razza ed esperti nazionali in visite di iscrizione al Libro Genealogico, mostre ufficiali ed in appositi incontri organizzati dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

  • Gli esperti che saranno assenti ingiustificati a più di due incontri o convocazioni decadranno dalla nomina.

  • Il Comitato Consultivo farà decadere quegli esperti il cui comportamento non sarà ritenuto in armonia con il presente regolamento.