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65 - | Modifiche al regolamento degli esperti |
Delibera del 23.09.1987
Constatata la difficoltà applicativa delle norme del regolamento del Corpo degli esperti che stabiliscono la non ammissione agli esami e la perdita della qualifica per i candidati e per gli esperti che svolgono attività commerciale nel campo della selezione, La Commissione Tecnica Centrale DELIBERA che all'articolo 5 del Regolamento del Corpo degli Esperti venga eliminata la clausola che non ammette candidati che svolgano attività commerciale nel campo della selezione e, conseguentemente, che all'articolo 8 venga eliminata la decadenza per lo stesso motivo. La nuova formulazione di detti articoli sarà quindi la seguente:
Art. 5 - ESPERTI PROVINCIALI - Per la nomina ad esperto provinciale il candidato dovrà aver superato con esito favorevole un esame teorico ed un esame pratico.
Art. 8 - NOMINA DEGLI ESPERTI PROVINCIALI - Il Comitato Direttivo dell'Associazione Nazionale procederà alla nomina di quei candidati che la Commissione esaminatrice avrà ritenuto idonei.
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