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149 - Aggiornamento della normativa del regolamento "Trapianto Embrionale"
 

Delibera del 15.01.1997

 

Si riferisce all'esigenza di riscrivere compiutamente, alla luce delle realtà attuali il Regolamento del Trapianto Embrionale.

Rispetto alla normativa in vigore viene proposto di sostituire i punti 5. e 6. con il testo della delibera della

N. 118 del 24.11.1992 e precisamente: il testo del punto 5. del vecchio Regolamento, verrebbe incluso come nuovo punto 7 con le seguenti aggiunte: ".... il soggetto nato da Embryo Transfer verrà identificato alla nascita con marca di Libro Genealogico e l'iscrizione definitiva e la conseguente utilizzazione del riproduttore nel Libro Genealogico sarà concessa solo dopo il testaggio eritrocitario o altra metodologia ufficialmente riconosciuta. Tutte le fecondazioni avvenute con soggetti non iscritti definitivamente verranno depennati dal Libro Genealogico e conseguentemente perderanno la loro ascendenza.".

I nuovi punti 8.,9.,10. e 11. sostituirebbero gli ex punti 6.,7.,8., e 9.

Vista l'esigenza di ridefinire organicamente la materia dei trapianti embrionali e considerate idonee le variazioni proposte

La Commissione Tecnica Centrale  

DELIBERA

di adottare a far tempo dalla data della presente riunione, 15.01.1997,il nuovo testo nella presente stesura:

REGOLAMENTO PER IL TRAPIANTO EMBRIONALE

Il trapianto embrionale è consentito a condizione che siano fornite adeguate garanzie su tutte le fasi dell'operazione, nonchè su quanto riguarda sia le bovine donatrici che le bovine riceventi.

Le seguenti norme si applicano nel caso che da una donatrice iscritta al Libro Genealogico vengano prelevati uno o più embrioni allo scopo di trapiantarli per ottenere da bovine riceventi anche non iscritte o di razza diversa, soggetti da iscrivere al Libro Genealogico.

Tali norme si applicano sia nel caso di embrioni provenienti da bovine iscritte al Libro Genealogico Nazionale, che da embrioni provenienti da soggetti iscritti ad un Libro Genealogico estero riconosciuto.

Pertanto chi intende utilizzare il trapianto embrionale, dovrà presentare all'ufficio del Libro Genealogico la seguente documentazione:

  • DICHIARAZIONE, da inviare all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, dell'avvenuto prelievo di embrioni da parte del proprietario della bovina donatrice. Tale dichiarazione dovrà riportare l'esatta indicazione dei dati genealogici della donatrice e del toro fecondante. Il proprietario dovrà assicurarsi che le formule eritrocitarie della vacca e del toro siano già depositate o provvedere in merito. La vacca donatrice dovrà essere fecondata da un solo toro per ogni ciclo estrale.

  • QUALORA l'allevatore desideri espressamente fecondare la vacca con due tori diversi, deve preventivamente fare specifica richiesta contenente nome e matricola dei riproduttori proposti. L'Ufficio Centrale potrà dare il nulla osta dopo aver verificato che a livello di gruppi sanguigni non ci sia rischio di errata attribuzione di paternità.

  • DICHIARAZIONE da inviare all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico entro 70 giorni, dell'avvenuto prelievo da parte del veterinario operatore e comunicazione della destinazione di tutti gli embrioni provenienti dal prelievo, con le indicazioni per l'identificazione delle riceventi e dei relativi proprietari, e di quelli eventualmente congelati.

  • CHIUNQUE intenda utilizzare embrioni importati dovrà inviare entro 70 giorni dall'intervento la documentazione ufficiale concordata fra il Libro Genealogico Nazionale della razza Frisona Italiana ed il Libro Genealogico del paese nel quale è iscritta la bovina donatrice.

  • IL SESSAGGIO, lo splitting e la clonazione devono essere segnalati al momento del trapianto embrionale da parte del veterinario operatore.

  • LA MATURAZIONE in vitro di oociti ed ogni fecondazione con conseguente trapianto di embrioni è considerata a tutti gli effetti come un trapianto embrionale. Più fecondazioni in vitro (con lo stesso toro o con due tori diversi) di gruppi di oociti della stessa donatrice, maturati in vitro, vanno considerati come trapianti diversi.

  • RICHIESTA di iscrizione al Libro Genealogico del soggetto nato dal trapianto embrionale previa comunicazione all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, tramite l'Ufficio Provinciale, dell'avvenuta nascita di vitelli nati dal trapianto stesso. Il soggetto verrà identificato alla nascita con marca L.G. e, tenuto conto che i vitelli non possono essere testati prima dei tre mesi di età, l'iscrizione definitiva ed il conseguente utilizzo come riproduttore nel Libro Genealogico non può avvenire che dopo tale periodo, previo accertamento della corretta ascendenza a mezzo identificazione eritrocitaria o altra metodologia ufficialmente riconosciuta. Non verrà autorizzata l'iscrizione nei casi dubbi. Verranno depennate dal Libro Genealogico le fecondazioni dei soggetti maschi non definitivamente iscritti. I figli di soggetti maschi o femmine non definitivamente iscritti al Libro Genealogico, perderanno la loro ascendenza.

  • ALLA FINE del nome del soggetto nato da trapianto embrionale dovrà sempre apparire la dicitura "ET".

  • NON VERRÀ accettata la richiesta di iscrizione per vitelli nati in allevamenti che non siano aderenti al Libro Genealogico.

  • L'ALLEVATORE e il veterinario operatore sono obbligati a rispettare in toto il regolamento per il trapianto embrionale della razza Frisona Italiana e si assumono le rispettive responsabilità' delle indicazioni ed informazioni relative e di competenza, di cui agli art dall'1 al 7.

  • LE RICHIESTE di cui ai punti 1 e 7 dovranno essere accompagnate dalle prescritte competenze. L'iscrizione definitiva al Libro Genealogico verrà effettuata solo a pagamento avvenuto.