delibere
159 - Regolamento corpo dei Giudici
 

Delibera del 15.07.1997

 

Su parere del Comitato Consultivo degli Esperti, stante le difficoltà ed il non interesse ad organizzare annualmente i corsi per esperti la Commissione Tecnica Centrale autorizza la modifica di quanto è stato approvato nella riunione del 15 gennaio u.s., sul Regolamento del Corpo dei Giudici e precisamente

La Commissione Tecnica Centrale  

DELIBERA

che vengano modificati i punti A), B) ed F) nel seguente modo:

  1. L’ANAFI coordina gli esami per la selezione di nuovi giudici tra i candidati che hanno partecipato alla scuola di giudizio.

  2. I candidati devono essere in possesso del titolo di Esperto Provinciale e possono essere Allevatori - Tecnici - Appassionati - Vincitori delle gare di giudizio tra Istituti - Ispettori di razza non in attività.
    Non possono essere dipendenti dell’ANAFI o di Organizzazioni che fanno attività in contrasto con l’ANAFI.

  1. E’ compito del responsabile del servizio Valutazioni e Mostre coordinare queste mansioni per i primi classificati nelle gare di giudizio per poter proporre i nuovi candidati al Comitato Consultivo degli Esperti.

pertanto il testo del nuovo "Regolamento Corpo Giudici" viene così redatto:

REGOLAMENTO DEL CORPO DEI GIUDICI

  1. L’ANAFI coordina gli esami per la selezione di nuovi giudici tra i candidati che hanno partecipato alla scuola di giudizio.

  2. I candidati devono essere in possesso del titolo di Esperto Provinciale e possono essere Allevatori - Tecnici - Appassionati - Vincitori delle gare di giudizio tra Istituti - Ispettori di razza non in attività.

Non possono essere dipendenti dell’ANAFI o di Organizzazioni che fanno attività in contrasto con l’ANAFI.

  1. La Commissione giudicatrice è scelta dal C.C.E. tra i giudici che hanno avuto la maggiore preferenza nella votazione degli allevatori, oltre al Presidente del C.C.E. ed al Responsabile del servizio Valutazioni e Mostre.

  2. I nuovi entrati per i primi 3 anni non potranno giudicare le mostre a carattere interregionale e per 5 anni quelle a carattere Nazionale.

  3. I nuovi entrati per i primi 3 anni non potranno giudicare le mostre a carattere interregionale e per 5 anni quelle a carattere Nazionale.

  4. I nuovi entrati per i primi 3 anni non potranno giudicare le mostre a carattere interregionale e per 5 anni quelle a carattere Nazionale.

  5. I giudici, una volta raggiunto il titolo di Esperto Nazionale rimangono sempre in carica e compaiono nell’elenco degli Esperti Nazionali che viene pubblicato su Bianco Nero ogni anno.

  6. L’elenco dei giudici designabili di ogni anno viene definito dal C.C.E. in seguito alla votazione fatta dagli allevatori annualmente. Vengono comunicati come designabili gli otto Esperti Nazionali che hanno avuto le maggiori preferenze e due nuovi giudici di cui al punto precedente.

  7. La votazione viene fatta alla fine di ogni anno dagli allevatori partecipanti alle Mostre Nazionali e dai primi 5 classificati nel concorso 1° ALLEVATORE e 1° ESPOSITORE di ogni mostra ufficiale effettuata durante l’anno. Vengono proposti per la votazione tutti gli esperti nazionali ad esclusione di quelli che non hanno giudicato mostre negli ultimi tre anni.

  1. La votazione è indicativa al C.C.E. per la designazione del giudice della Nazionale dell’anno successivo, oltre che per la designazione dei giudici per le mostre più importanti. La Mostra Nazionale può essere giudicata dallo stesso giudice solo dopo due edizioni. Per quanto riguarda le mostre patrocinate dall’A.N.A.F.I. è facoltà del C.C.E. indicare agli Enti organizzatori una terna di giudici su cui scegliere il titolare.