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192 - Regolamento Prove di Progenie
 

Delibera del 21.03.2003

 

In considerazione delle numerose e sostanziali modifiche legislative, nazionali e comunitarie, avvenute negli ultimi anni in materia zootecnica che hanno reso indispensabile e non più procrastinabile il riordino dell’intera materia, relativa alle prove di progenie, in un unico regolamento, la Commissione Tecnica Centrale  

DELIBERA

di adottare il "Regolamento per le prove di progenie" nella presente stesura:

Definizione di padre di toro.

I soggetti potranno essere unicamente scelti, tra il miglior 1%, sulla base della lista Interbull per indice PFT

Definizione di madre di toro.

I soggetti potranno essere scelti tra il miglior 2% della lista per indice PFT.

Dovranno altresì avere 81 punti alla prima valutazione morfologica o 83 ad una successiva e l’indice genetico morfologico positivo per il punteggio finale.Avere apparato mammario classificato almeno Buono Più. Qualora la madre fosse una manza, si tiene conto dell’indice genetico previsto e per la morfologia delle caratteristiche di cui ai punti precedenti.

La stessa vacca non potrà avere più di tre fratelli pieni.

Definizione delle caratteristiche del torello.

Le caratteristiche saranno dettate dai dati relativi ai genitori.

Sono ammesse deroghe per ciascun Centro di produzione dello sperma, sino ad un massimo del 15% per anno solare, dei tori messi in prova dal Centro nell’anno precedente.

Definizione delle caratteristiche dell’allevamento.

L'allevamento di provenienza dovrà essere iscritto al Libro Genealogico ed usare il seme di tori in prova di progenie.

Massima percentuale di embrioni e/o torelli importati.

Sarà ammessa una percentuale massima di importazione da paesi terzi pari al 25%, per anno solare, per ciascun Centro di produzione dello sperma.

Norme operative e sanitarie relative ai soggetti in ingresso al Centro Genetico e tori provati.

Per tutti i soggetti avviati al Centro Genetico verrà mantenuta l’attuale normativa sanitaria che prevede i test obbligatori sui geni per i caratteri indesiderabili.

Per quanto attiene i tori provati, nel caso fossero portatori di un carattere indesiderabile, ufficialmente riconosciuto, il dato dovrà essere tempestivamente pubblicato su tutti i documenti Anafi, senza peraltro costituire un limite all’utilizzo del seme stesso.

Numero di inseminazioni per toro in attesa e obblighi per i Centri di produzione dello sperma.

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia (v. Legge 30 e suo regolamento attuativo) si stabilisce in 1300 il numero massimo di inseminazioni ufficialmente registrate per il passaggio a toro in attesa. Oltre tale numero i Centri di produzione dello sperma si impegneranno a non distribuire dosi sul territorio nazionale.

Definizione di toro provato.

Si definisce "provato" il toro avente almeno 20 figlie effettive in 20 allevamenti diversi.

Abilitazione tori fecondazione naturale.

I tori per poter essere adibiti alla monta naturale dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  1. Essere sottoposti all’accertamento della ascendenza

  2. Essere figli di toro provato

  3. La madre deve essere almeno rank 80 (tale valore si riferisce al momento della nascita del torello).

  4. Devono avere un numero di tre ascendenti iscritti al Libro Genealogico, nella linea femminile.

Prove di progenie internazionali.

Ciascun Centro di produzione dello sperma potrà partecipare alle prove di progenie internazionali secondo le seguenti modalità:

  1. Potrà essere provato, per anno solare, il 15% dei soggetti.

  2. Tale 15% rientra all’interno della cifra massima del 25% relativa ad embrioni e tori di importazione.

  3. Tutta la documentazione relativa ai soggetti dovrà pervenire dall’ente competente, del paese straniero, per la gestione dell’attività di selezione.

  4. Dovrà essere mantenuta la reciprocità delle prove.

Delibera inoltre che il suddetto regolamento entri in vigore con la pubblicazione su "Bianconero" organo ufficiale di stampa dell’Associazione della Razza.