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214 - | Aggiornamento della Normativa del Centro Genetico |
Delibera del 21.07.2005 In funzione delle nuove normative sanitarie introdotte con delibere successive alla stesura del regolamento del centro genetico (approvato con del. N. 150 del 15/01/1997), La Commissione Tecnica Centrale DELIBERA di modificare a far tempo dalla data della presente riunione, 21.07.2005, il punto “d” del "Regolamento del Centro Genetico" come di seguito riportato: d) NORME SANITARIE ALLEVAMENTO: deve essere in possesso del modello sanitario, ufficialmente indenne da TBC-brucellosi e leucosi sotto il controllo del veterinario ufficiale della USSL di competenza controfirmata dal responsabile del servizio. La documentazione dovrà accompagnare il torello al momento dell'entrata. TORELLO: deve essere sottoposto obbligatoriamente nei 28 giorni precedenti l'introduzione nei locali di quarantena, ed essere quindi scortato dalla documentazione sanitaria ufficiale, a:
Nel periodo di isolamento e durante la permanenza presso il Centro Genetico il soggetto sarà sottoposto ai controlli previsti dalle normative sanitarie:
Le prove sierologiche per Leucosi, Brucellosi ed IBR sono ripetute a distanza di 21 giorni. Il soggetto che risulta positivo, ad eccezione della BVD sierologia e dell’esame gamma interferon PTBC, anche in una sola delle prove previste, deve essere immediatamente allontanato dal Cento Genetico ed inviato al macello. |
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