Art. 23 Regolamento Libro Genealogico – Aggiornamento per Delibera CTC 19.07.2007 - Delibera CTC 07.07.2016 - Delibera CTC 15.11.2019 |
Il Regolamento Mostre stabilisce le norme richieste per l’ufficialità delle manifestazioni, riservate ai bovini di razza Frisona italiana e di razza Jersey italiana iscritti al Libro Genealogico. Le mostre ufficiali si svolgono sotto il controllo dell’Ufficio Centrale del Libro Genealogico. Con la domanda di iscrizione l’allevatore accetta senza riserve il presente regolamento e tutte le disposizioni ivi comprese. Art. 1 Tutte le mostre ufficiali sono organizzate dall’ANAFIJ. A seconda del livello territoriale, ANAFIJ richiederà la collaborazione delle ARA/APA sul territorio. Per ogni mostra ufficiale ANAFIJ individuerà un responsabile territoriale con il quale l’associazione concorderà la composizione della Commissione di Controllo che è responsabile dell’applicazione del Codice Etico di cui agli artt. 7,8 e 9 del presente Regolamento. Le mostre sono considerate ufficiali, soltanto se applicano il Regolamento delle Mostre e il codice etico. L’ufficialità dei risultati riportati dai singoli animali è subordinata ai referti finali pervenuti all’ANAFIJ dalla Commissione di Controllo. Le mostre sono così suddivise: MOSTRE NAZIONALI e INTERNAZIONALI, MOSTRE INTERREGIONALI devono prevedere la partecipazione di allevamenti di almeno tre Regioni. MOSTRE SPERIMENTALI sono mostre ufficiali a carattere annuale finalizzate a valutare la fattibilità di nuove mostre a diversa tipologia organizzativa e verificare il raggiungimento dei requisiti per le mostre interregionali. MOSTRE REGIONALI sono mostre a cui partecipano allevatori del territorio regionale. MOSTRE INTERPROVINCIALI sono quelle mostre a cui partecipano gli allevatori provenienti da provincie confinanti con quella dove si svolge la manifestazione. MOSTRE PROVINCIALI sono aperte ad allevatori di tutta la Provincia. MOSTRE LOCALI sono mostre organizzate a carattere locale che mantengono comunque l’ufficialità ai fini dell’inserimento dei risultati nei certificati genealogici. Art. 2 Tutti i soggetti iscritti ai libri genealogici della razza Frisona e Jersey
Italiana possono partecipare in mostra con le limitazioni dettate dalle esigenze
organizzative. I soggetti iscritti alla mostra devono essere presenti
nell’allevamento iscritto alla mostra stessa e, in caso di soggetti acquistati,
il passaggio di proprietà deve essere certificato, al momento dell’iscrizione al
catalogo, dall’Ufficio Centrale del Libro Genealogico. La segnalazione di
eventuali comproprietà è di responsabilità degli allevatori.
ISCRIZIONI IN MOSTRA: Le mostre ufficiali sono aperte a tutti i soggetti di sesso femminile iscritti al Libro Genealogico della razza Frisona italiana e della razza Jersey italiana con almeno una generazione nota, se nati in Italia. Per i soggetti che non sono nati in Italia sono richieste le caratteristiche stabilite dalla normativa ufficiale in materia di riproduttore di razza pura (due generazioni di ascendenti noti).
ACCERTAMENTO DI ASCENDENZA: I soggetti iscritti alla Mostra nazionale devono avere l’accertamento della Genealogia tramite l’analisi del DNA al momento della produzione del catalogo; per le altre Mostre si provvederà a dei controlli a campione. NAZIONALITÀ DEGLI ANIMALI: OPZIONE 1 mostra con solo soggetti nati in Italia con una generazione iscritta al Libro Genealogico; OPZIONE 2 mostra aperta anche a soggetti nati in altri Paesi. Qualora si scelga l’opzione 2, solo per i soggetti nati in altri Paesi sono obbligatorie due generazioni iscritte al Libro Genealogico. L’iscrizione dei soggetti alle Mostre deve pervenire all’Anafij contestualmente alla sottoscrizione del Codice Etico da parte del legale rappresentante dell’azienda. L’iscrizione si formalizzerà con l’avvenuto inserimento dei dati nell’apposita area del sito web dell’associazione nazionale e per quanto riguarda il codice etico è prevista la possibilità di stampare il documento che, dopo la firma, potrà essere inviato o tramite fax o tramite mail direttamente all’associazione. Art. 3 Tutti i soggetti iscritti alla mostra vengono suddivisi nel catalogo per sezioni e categorie in ordine crescente di età. Il catalogo riporta per ogni soggetto i seguenti dati:
Solo i soggetti presenti a catalogo il giorno della mostra possono entrare nel ring. Eventuali deroghe a questa clausola necessitano del consenso sottoscritto da parte di tutti gli allevatori con soggetti in mostra.
SUDDIVISIONE DELLE SEZIONI:
SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE:
Per quanto riguarda i soggetti in produzione si potranno scegliere due opzioni:
OPZIONE 1:
OPZIONE 2:
L’opzione 2 sarà obbligatoria per le Mostre Internazionali, Nazionali, Interregionali ed Interregionali sperimentali. Per tutte le altre mostre gli enti organizzatori avranno facoltà di scelta tra l’opzione 1 e 2.
La riduzione delle sezioni non toglie l’ufficialità alla mostra. E’ possibile accorpare le singole categorie alle classi più vicine per età quando sono presenti meno di 2 soggetti.
Le finali si effettuano dopo la valutazione delle rispettive categorie di ogni sezione. Nelle mostre a carattere Provinciale e Locale, le finali si possono effettuare anche in unica soluzione dopo aver giudicato tutte le categorie. Art. 4 In base alle caratteristiche morfologiche il giudice unico dispone in ordine di merito, in ciascuna categoria, tutti i capi presenti. Per ogni categoria di vacche in lattazione il giudice, durante il giudizio individuale, sceglie la miglior mammella. FINALI: Le finali selezionano la campionessa, la riserva ed eventualmente la menzione d’onore nelle rispettive sezioni. Tra le campionesse, le riserve e le eventuali menzioni d’onore delle sezioni 3-4 viene scelta la campionessa, la riserva assoluta della mostra ed eventualmente la menzione d’onore. La finale per la Miglior Mammella viene divisa in giovani e adulte.
Alle prime cinque classificate vengono assegnati i seguenti distintivi, forniti dall’Ufficio Centrale:
Alle campionesse, campionesse riserva ed eventualmente la menzione d’onore delle finali vengono assegnati ulteriori premi.
I premi attribuiti nelle Mostre Ufficiali secondo quanto previsto dal presente Regolamento sono iscritti sui Certificati Genealogici con le specifiche della Mostra.
RICONOSCIMENTI PARTICOLARI ANAFIJ potrà attribuire riconoscimenti particolari finalizzati ad esaltare determinati aspetti degli obiettivi di selezione. Art. 5 CONCORSO “PRIMO ALLEVATORE E PRIMO ESPOSITORE” Allo scopo di evidenziare i meriti di chi meglio alleva e maggiormente contribuisce al miglioramento della razza, irradiando il maggior numero di soggetti di valore, per ogni manifestazione ufficiale viene messo in palio un apposito riconoscimento destinato all’allevatore che risulta al primo posto di una speciale classifica. Con l’intendimento di attenuare l’influenza dell’ampiezza degli allevamenti la classifica viene compilata prendendo in esame per ciascun espositore un massimo di sei soggetti nati e presentati direttamente (per quanto riguarda il titolo di primo espositore si considerano anche i soggetti acquistati). In caso di comproprietà il punteggio di merito verrà attribuito all’allevatore che ha iscritto il soggetto. Nel conteggio per il primo allevatore si considerano inoltre tutti i soggetti nati nell’allevamento, ma di proprietà di altri allevatori anche se non partecipanti alla mostra. Per stabilire la graduatoria vengono assegnati i seguenti punteggi:
GRAN PREMIO REGINE D’ITALIA - QUEENS OF ITALY Al fine di promuovere adeguatamente in Italia e all’estero la qualità della selezione italiana, si istituisce un campionato tra i soggetti partecipanti alle mostre ufficiali e sperimentali del Libro Genealogico che vengono effettuate ogni anno su tutto il territorio nazionale. Tale campionato viene denominato “Gran Premio Regine d’Italia”
Contemporaneamente si promuove un concorso per gli allevatori attraverso “Bianconero”, accludendo al giornale un tagliando che consente agli abbonati di esprimere le loro preferenze.
Art. 6 La valutazione dei soggetti è affidata al giudice designato dall’Ufficio Centrale il quale si avvale della collaborazione del giudice associato. Il giudice, come il suo associato, non può essere proprietario, o comproprietario, di soggetti partecipanti ai concorsi della mostra. Il giudizio è inappellabile. Eventuali soggetti nati nell’azienda, o che sono stati di proprietà del giudice dovranno essere giudicati dal giudice associato (o, in sua assenza, da un altro esperto incaricato da Anafij). La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento presentati per gruppi della stessa categoria in apposito recinto, precluso a qualsiasi persona che non sia il giudice o il supplente, oltre ai collaboratori. Al termine della valutazione di ogni categoria si procede alla proclamazione dei risultati, all’assegnazione del distintivo previsto dal presente regolamento e alla motivazione dei capi prescelti prima che i soggetti abbandonino il recinto della giuria. I lavori devono procedere con regolarità e quindi non sono ammessi comportamenti che possano comunque recare intralcio al buon funzionamento della manifestazione. Il coordinatore delle mostre gestisce la manifestazione tecnica adottando le misure che riterrà all'uopo opportune, funge da speaker ed è il naturale referente del giudice della mostra. Il giudice effettivo dirige i lavori dentro il ring coadiuvato dal segretario il quale provvede a compilare i verbali e ad eseguire quant'altro ritenuto necessario. La condotta del giudice deve essere improntata alla massima discrezione e correttezza nei confronti dell'organizzazione, degli espositori e del pubblico evitando comportamenti che possano risultare discutibili o provocatori e comunque che possano mettere in discussione la sua imparzialità; è opportuno quindi che si astenga dal dialogare con l’esterno. Art. 7 Gli allevatori hanno l'obbligo di presentare nel ring i soggetti iscritti a catalogo e presenti in fiera tranne nei casi in cui lo stato di forma sia visibilmente compromesso ed in casi di forza maggiore, fermo restando il fatto che l'allevatore deve avvisare preventivamente il coordinatore della mostra. Gli allevatori non possono uscire dal ring prima della fine dei lavori della categoria che sono comprensivi anche della motivazione del giudice. Gli allevatori devono rispettare le norme indicate per la divisa e portare il pettorale con il numero del soggetto. Gli allevatori dovranno sottoscrivere al momento dell’iscrizione degli animali (vedi Art.2) l’accettazione del Codice Etico predisposto dal Comitato Direttivo dell’Associazione e da questo approvato precedentemente. Art. 8
L’irrogazione delle sanzioni sarà effettuata direttamente dal Consiglio Direttivo di ANAFIJ avvalendosi di quanto previsto sia dal Regolamento Mostre che dal Codice Etico. L’applicazione del Codice Etico prevede la dichiarazione di conoscenza e accettazione dello stesso da parte degli allevatori. Tale documento riporta: l’attività della Commissione di Controllo, le modalità dei controlli e le sanzioni previste. Qualora venissero riscontrate infrazioni al Codice Etico, ANAFIJ aprirà una procedura d’infrazione contro l’allevatore responsabile, al quale verrà inviata apposita comunicazione. Il ricorso da parte dell’allevatore dovrà pervenire in ANAFIJ entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di infrazione. Le sanzioni vengono irrogate dal Consiglio Direttivo di ANAFIJ non prima di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’allevatore interessato della comunicazione di infrazione. Art. 9 Le infrazioni al presente Regolamento determinano per i singoli soggetti e/o per gli allevamenti squalificati il divieto di partecipare alle mostre da un minimo di mesi 12 ad un massimo di mesi 24. L’applicazione della sanzione sarà commisurata alla gravità ed alla pluralità delle infrazioni commesse e alla recidività. Se l’infrazione viene commessa da un allevatore che ricopre anche il ruolo di giudice, oltre alla sanzione è prevista l’espulsione dal corpo dei giudici dell’associazione. |
— CODICE ETICO —
FINALITÀ Il seguente Regolamento favorisce le buone pratiche di gestione zootecnica e di benessere animale utilizzabili durante le mostre, in ottemperanza alle vigenti Normative e tenuto conto di quanto previsto e deliberato anche in seno alla Confederazione europea della razza Holstein (EHRC). È fatto obbligo agli allevatori di rispettarlo ed osservarlo in ogni sua parte adottando comportamenti in linea con le finalità dell’Associazione Nazionale Allevatori della razza Frisona e Jersey Italiana. Il principio generale è che i soggetti partecipanti alle mostre devono essere presentati nella maniera più naturale possibile. Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 - Attività Commissione di Controllo
Art. 3 - Controlli degli animali in mostra La commissione controlla, prima dell’entrata nel ring:
Un controllo ecografico pre-ring sulla mammella sarà inoltre effettuato anche sui soggetti partecipanti alla finale assoluta al fine di escludere eventuali alterazioni della stessa. Il rilevamento di eventuali irregolarità da parte dei Commissari preclude l’entrata nel ring, come pure il mancato rispetto dei tempi da parte dei partecipanti, necessari per effettuare i controlli pre-ring. La Commissione di controllo potrà utilizzare tutti gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione per rilevare e registrare le eventuali infrazioni incaricando anche personale di propria fiducia. La commissione controlla eventuali manipolazioni durante la permanenza dei soggetti nell’area fieristica con particolare riguardo a:
Il rilevamento di queste manomissioni preclude l’entrata nel ring. Il veterinario incaricato da ANAFIJ potrà vietare l’ingresso nel ring a quei soggetti che presentano uno stato di salute compromesso. In ogni mostra deve essere dichiarato il perimetro approvato per la movimentazione degli animali. Gli animali che si muoveranno al di fuori dell’area permessa saranno sanzionati sulla base di quanto previsto dall’art.5.
CONTROLLI POST RING Ferme restando le disposizioni generali, i rimanenti controlli riguardano il controllo ecografico e il controllo sul latte (verranno effettuate ricerche di sostanze estranee al latte) che per ragioni pratiche sono effettuati sulle prime classificate e possono essere previste anche a campione. Le modalità di queste tipologie di controllo saranno comunicate agli allevatori il giorno stesso delle valutazioni ed i soggetti interessati al controllo non dovranno essere sottoposti alla mungitura prima del controllo ecografico e del prelievo di latte. Durante i suddetti controlli dovrà essere accertata la presenza di latte in tutti i singoli quarti della mammella. L’assenza di latte anche in un solo quarto sia per motivi meccanici (mungitura) o fisiologici (atrofia od altra patologia) comporterà l’applicazione della sanzione di cui all’art.5. L’impossibilità ad effettuare il prelievo del latte od il controllo ecografico, a causa dell’avvenuta mungitura dell’animale od a causa del rifiuto da parte dell’allevatore o dei suoi addetti, costituisce comportamento scorretto e sarà sanzionato sulla base all’art.5. Art. 4- Benessere Animale CRITERI DA RISPETTARE
Art. 5 - Sanzioni All’animale oggetto di infrazione in base a quanto previsto in precedenza, sarà precluso l’accesso al ring e a quelli che hanno partecipato alle categorie, ma sono stati oggetto di infrazione, verranno squalificati ed annullati i risultati provvisoriamente assegnategli. Oltre alla squalifica immediata, all’annullamento del risultato provvisoriamente assegnato, all’animale sarà applicato il divieto di partecipazione per un periodo da 12 a 24 mesi, che sarà valutato sulla base della gravità dell’infrazione e della recidività; anche all’allevamento/detentore dell’animale verrà applicato lo stesso regime sanzionatorio. Nel caso che l’allevatore/detentore del soggetto, responsabile delle infrazioni, ricopra anche la carica di giudice, è prevista l’espulsione automatica ed insindacabile dal corpo dei giudici. Le sanzioni irrogate saranno pubblicate sul giornale dell’associazione (Bianconero) con le seguenti modalità: Per gli animali (solo matricola anagrafe). Per gli allevamenti ivi compresi i comportamenti scorretti di cui all’art.1 lettera e) (denominazione sociale allevamento). Per gli allevamenti sanzionati con animali che risultino in comproprietà, la squalifica riguarderà l’allevamento che ha presentato gli animali. |
Art. 7 Regolamento Libro Genealogico Aggiornamento per Delibera CTC 19.07.2007 - CTC 25.10.2013 |
Art. 1 L'Associazione Nazionale Allevatori bovini di razza Frisona e Jersey Italiana, secondo quanto previsto dagli art. 3 e 7 del Regolamento per il Libro Genealogico della razza Frisona e Jersey Italiana (D.M. 15-1-1981e D.M. 25 Marzo 1999), istituisce il “Corpo degli Esperti”. Art. 2 Esperto della razza è colui al quale il Comitato Direttivo dell'Associazione riconosce la capacità tecnica, la competenza specifica, l'obiettività e l'autorità per procedere all'esame e alla valutazione dei soggetti sia nelle mostre che nelle visite di iscrizione al Libro Genealogico. Gli Esperti di razza sono nominati dal Comitato Direttivo alla scadenza del mandato Istituzionale. I nominativi dei nuovi Esperti di razza compaiono in un apposito elenco pubblicato su Bianco Nero solo nell’anno dell’acquisizione della qualifica In tale elenco gli esperti sono suddivisi in tre sezioni:
È pubblicato inoltre un elenco di esperti d’onore non più in attività ma che si sono particolarmente distinti nel campo della selezione. Tutti gli esperti decadono ogni 3 anni e possono essere riconfermati a giudizio insindacabile del Comitato Direttivo dell'Associazione Nazionale che, su motivato parere del Comitato Consultivo degli Esperti (di cui al successivo Art.3), valuterà anche l'opportunità di rinunciare alla loro opera prima della scadenza. Art. 3 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale nomina un Comitato Consultivo degli esperti. Tale Comitato è formato da:
Segretario del Comitato è il direttore dell'Associazione Nazionale Allevatori Frisona e Jersey Italiana o persona da questi delegata. Al Comitato partecipa di diritto anche il responsabile dell’Ufficio Valutazioni Morfologiche e Mostre. Il Comitato resta in carica per 3 anni. Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno 5 componenti del Comitato. Le delibere del Comitato hanno carattere consultivo ed acquistano valore esecutivo solo se ratificate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti: nel caso di parità è decisivo il parere del Presidente. Il Comitato tratta questioni eminentemente tecniche: ha però l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'Associazione sul comportamento degli esperti, l'espletamento del loro compito e su quanto riguarda il decoro ed il prestigio degli esperti stessi. Il Presidente del Comitato Consultivo, d'intesa con l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, convoca le riunioni e riferisce le proposte al Consiglio Direttivo della Associazione. Art. 4 Ispettore di razza - La qualifica di Ispettore di razza viene attribuita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Allevatori Frisona e Jersey Italiana agli esperti che avranno completato un corso a tempo pieno della durata di almeno sei mesi. L’attività, la selezione, la formazione, l’aggiornamento e il controllo sull’attività sono regolate dal mansionario dell’ispettore di razza che viene approvato annualmente dal Comitato Direttivo su proposta del Comitato Consultivo Esperti. Art. 5 Esperti di razza – La formazione e l’attività degli esperti di razza è finalizzata principalmente alla promozione e alla divulgazione del programma di selezione della Frisona e della Jersey Italiana. La qualifica di esperto di razza permette inoltre di accedere alla nomina ad esperto nazionale. Per il raggiungimento del titolo di esperto di razza il candidato dovrà seguire la seguente prassi:
Il corso di formazione aperto ai giovani, purché maggiorenni, si effettua a scadenza triennale e si sviluppa nella durata del mandato di ogni Consiglio Direttivo a cui spetta deliberare sull’ammissione dei candidati al corso degli esperti. Il corso prevede lezioni teoriche e pratiche e riunioni di aggiornamento sull’attività Anafij organizzate anche per gli Esperti di razza in carica e nelle varie aree di appartenenza. Per quanto riguarda la valutazione della condotta dell’Esperto di razza è insindacabile il parere del Consiglio Direttivo che può determinarne l’espulsione, la sospensione e/o la non attribuzione della qualifica. Gli esperti di razza dovranno svolgere un periodo adeguato di pratica a fianco di ispettori di razza ed esperti nazionali in visite di iscrizione al Libro Genealogico, in mostre ufficiali ed in appositi incontri organizzati dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico. Al termine del corso di formazione, i candidati alla qualifica di esperto di razza, dovranno superare un apposito esame predisposto dal Comitato Consultivo Esperti e tenuto da una commissione d’esame costituita da:
Gli esperti che saranno assenti ingiustificati a più di due incontri o convocazioni decadranno dalla nomina. Il Comitato Consultivo farà decadere quegli esperti il cui comportamento non sarà ritenuto in armonia con il presente regolamento. Art. 6 Esperti Nazionali - La nomina ad esperto nazionale viene attribuita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale a quegli esperti di razza che hanno superato favorevolmente quanto previsto nel Regolamento dei giudici. Gli esperti nazionali, nominati dal consiglio direttivo, dovranno assicurare piena disponibilità, quando richiesti dall’associazione. Art. 7 Doveri dell’Esperto Nazionale - L’esperto, in quanto tale, deve promuovere la razza e l’attività di selezione secondo le indicazioni di Anafij. L'esperto deve motivare con sobrietà e proprietà d'espressione i giudizi emessi. L'esperto non deve sollecitare con alcun mezzo l'invito a prestare l'opera sua nelle varie manifestazioni. L'esperto non può giudicare in manifestazioni non riconosciute dal Libro Genealogico in Italia ed all’estero, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Associazione. L’esperto, qualora fosse richiesto per giudicare manifestazioni che si svolgono fuori dal territorio nazionale, deve richiedere l'autorizzazione all'Associazione Nazionale. L'esperto impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali sia stato designato, deve darne tempestiva comunicazione all'Associazione. L'esperto è obbligato a partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle riunioni che l’Associazione riterrà opportuno organizzare. |
Art. 7 Regolamento Libro Genealogico Aggiornamento per Delibere CTC 19.07.2007 - CTC 25.10.2013 |
L’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Frisona Italiana secondo quanto previsto dal Regolamento Corpo degli Esperti, è responsabile della formazione e della scelta dei giudici designabili per le mostre ufficiali del Libro Genealogico. L’attività dei giudici è regolata da un mansionario approvato dal Consiglio Direttivo Anafij. Art. 1 ESPERTO DI RAZZA: è colui che ha frequentato il corso per esperti organizzato dall’Anafij e superato positivamente l’esame finale.(vedere specifiche Reg. Esperti art.5) ESPERTO NAZIONALE: è colui che, oltre ad aver acquisito la qualifica di esperto di razza, ha frequentato le scuole di giudizio organizzate dall’Anafij ed ottenuto, al termine delle stesse, la qualifica di giudice. (vedere specifiche Reg. Esperti art. 6). Art. 2 Per candidarsi alla scuola di giudizio, occorre:
Art. 3 Anafij, organizza le scuole di Giudizio, destinate alla formazione dei nuovi giudici. I Candidati dovranno essere esperti di razza in carica. I Candidati ammessi alla scuola di formazione per giudici, deliberata ed organizzata dal comitato direttivo Anafij, per poter accedere al corpo dei Giudici, dovranno superare 3 scuole di formazione su 4 continuative con i requisiti minimi previsti dal mansionario dei Giudici. È prevista deroga alla continuità nella presenza alle scuole solo per una volta e per motivazioni di eccezionale gravità, opportunamente documentate che Anafij si riserva comunque di accettare. Anafij terrà in particolare considerazione la correttezza del comportamento del candidato giudice rispetto a:
L’ottenimento della qualifica di esperto nazionale/giudice non costituisce necessariamente automatismo per poter accedere alla carriera di giudice. Il comitato consultivo degli esperti ed il consiglio direttivo, valutata l’attitudine dimostrata e la propensione a svolgere tale attività, selezioneranno i candidati più idonei e maggiormente portati per questo tipo di incarico. Art. 4 Una volta ottenuta la qualifica di Giudice, l’esperto nazionale dovrà affrontare un periodo di tirocinio che prevede: nel 1° anno:
Nel 2° anno: L’esperto nazionale/giudice potrà giudicare tutte le mostre eccetto le Nazionali, Internazionali ed Interregionali. Nel 3° e 4° anno di tirocinio, l’esperto nazionale/Giudice potrà giudicare tutte le mostre ad eccezione della mostra nazionale che potrà essere giudicata soltanto a partire dal 5° anno Il Comitato Consultivo degli Esperti e il Consiglio Direttivo valuteranno la propensione e l’attitudine a giudicare confermando od escludendo l’ingresso nel corpo dei giudici ufficiali di Anafij. Art. 5 È fatto obbligo per gli esperti nazionali di partecipare agli incontri di aggiornamento organizzati dall’Anafij. Anafij organizzerà almeno 2 incontri all’anno, dei quali uno dovrà essere finalizzato alla esercitazione pratica, durante la quale verrà effettuata una valutazione dell’esperto nazionale/giudice, che terrà conto:
Gli esperti nazionali/giudici hanno altresì l’obbligo di partecipare alla riunione annuale degli esperti. La mancata partecipazione alle riunioni di aggiornamento, se non giustificata da eccezionali motivazioni, comporterà la temporanea esclusione dalla lista dei giudici designabili. Art. 6 Il giudice titolare e la sua riserva, riceveranno una comunicazione scritta per ogni Mostra da giudicare, impegnandosi ad accettare l’invito ed a svolgere la valutazione nel rispetto del mansionario e del codice deontologico. Tutti i giudici sono tenuti a presenziare, oltre alle Mostre Nazionali ed Internazionali, ad almeno due mostre all’anno giudicate dai loro colleghi. I giudici che per 2 anni consecutivi non esercitano l’attività di giudice nelle mostre, sono considerati giudici non in attività. La ripresa dell’attività è vincolata alla partecipazione con esito favorevole ad una scuola di giudizio. Al termine di ogni mostra giudicata, il giudice dovrà compilare e firmare un apposito questionario, predisposto dal Comitato Consultivo degli Esperti. Il Consiglio Direttivo previo parere del Comitato Consultivo degli esperti applica la sanzione della sospensione di attività agli Esperti Nazionali/Giudici qualora il loro comportamento non sia conforme al Regolamento dei giudici e degli esperti nonché al Mansionario e alla deontologia professionale. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono insindacabili ed inappellabili. TALE SOSPENSIONE PUÒ VARIARE DA UN MINIMO DI MESI 6 AD UN MASSIMO DI MESI 36 Il Comitato Direttivo direttamente, o su proposta motivata del C.C.E., può sospendere l’attività del giudice temporaneamente o a tempo indeterminato. Art. 7 Tutti i giudici sono nominati annualmente dal consiglio direttivo di Anafij. Nell’ottica di perseguire l’innalzamento del livello professionale dei singoli giudici e di tutto l’intero corpo, le designazioni saranno di competenza del Consiglio Direttivo su parere del Comitato Consultivo degli esperti per tutte le mostre. I giudici designabili sono selezionati dal Comitato Consultivo degli esperti con i seguenti strumenti:
Il Comitato Direttivo delibera annualmente la lista dei giudici designabili valutando la proposta del C.C.E. al termine delle votazioni degli allevatori. Per tutte le tipologie di mostra succitate, un giudice può giudicare la stessa mostra soltanto dopo che siano trascorse quattro edizioni. Le modalità di votazione da parte degli allevatori sono stabilite da Anafij. |