Regolamento per il Libro Genealogico della razza Frisona Italiana

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA FRISONA ITALIANA

ISO 9001 - REG. N. 15924-01 IQNET SQS


REGOLAMENTO
per il
LIBRO GENEALOGICO
della razza
FRISONA ITALIANA

 1990

 

D.M. 21 - 07 - 89


Il Ministro Segretario di Stato

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Direzione Generale della Produzione Agricola - Div. II

 

VISTO l'art. 71 lettera d) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che demanda alla competenza statale l'ordinamento e la tenuta dei Libri Genealogici e dei relativi controlli funzionali;

 

VISTO il D.M. 11 aprile 1968 con il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126 e delle norme del decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 24 maggio 1967, è stata disposta l'istituzione, presso l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di razza Frisona Italiana, del Libro Genealogico della razza bovina Frisona e ne è stato approvato il relativo regolamento;

 

VISTO il D.M. 2 agosto 1971 col quale sono state apportate modifiche al detto Regolamento del Libro Genealogico della razza bovina Frisona;

 

VISTO il D.M. 2 luglio 1975 col quale sono state approvate le norme tecniche

— allegato A al Regolamento del Libro Genealogico della razza Frisona;

 

VISTO il D.M. 15 gennaio 1981 col quale sono stati approvati il nuovo Regolamento per il Libro Genealogico della razza Frisona Italiana e le nuove norme tecniche sotto forma di allegato A a detto Regolamento;

 

VISTA la nota n. 4108 del 15/4/1987 con la quale la citata Associazione ha richiesto, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per il Libro Genealogico della razza Frisona Italiana, così come approvato con D.M. 15/1/1981, di modificare detto Regolamento e relative norme tecniche secondo quanto deliberato dalla propria Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 18/12/1986;

 

VISTO il parere del Consiglio Superiore dell'Agricoltura e delle Foreste, con il quale il Consiglio medesimo nell'adunanza del 7 febbraio 1989 si è espresso favorevolmente, concordando, peraltro, sulla necessità di apportare al testo di Regolamento le modifiche già suggerite da questo Ministro;

 

CONSIDERATA l'opportunità di accogliere le richieste dell'Associazione, apportando al testo del Regolamento proposto le variazioni condivise dal Consiglio superiore dell'Agricoltura e delle Foreste;

 

D E C R E T A:

 

Art. 1 - È approvato il nuovo Regolamento per il Libro Genealogico della razza Frisona Italiana, costituito da n. 31 articoli, giusta testo allegato al presente decreto.

Art. 2 - Sono parimenti approvate le nuove norme tecniche — Allegato A al Regolamento per il Libro Genealogico — giusta testo allegato al presente decreto.

Roma, 21 luglio 1989


REGOLAMENTO

per il Libro Genealogico

Art. 1

 

Visto l'art. 2 della vigente legge 3 febbraio 1963 n. 126, le norme del decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in data 24 Maggio 1967 (Gazzetta Ufficiale del 10 Giugno 1967), ai sensi dell'art. 71 lettera d) del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il Libro Genealogico della razza Frisona Italiana è istituito dall'Associazione Nazionale Allevatori di razza Frisona Italiana, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 1290 del 26 Maggio 1959 (G.U. dell'11 febbraio n. 35) e disciplinato dal presente Regolamento in armonia con la normativa CEE.

 

Capitolo I

ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

 

Art. 2

 

Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per la selezione ai fini del miglioramento della razza ed ha la finalità di indirizzare, sul piano tecnico, con particolare riguardo alla determinazione delle qualità genetiche dei riproduttori, l'attività di selezione e di produzione in seno alla razza promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.

Le attività del Libro Genealogico sono svolte dall'Associazione Nazionale di razza secondo le norme di cui ai successivi articoli sotto la vigilanza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, fermo restando il disposto dell'art. 6, ultimo comma del presente Regolamento.

 

Art. 3

 

Allo svolgimento della attività del Libro Genealogico l’Associazione Nazionale Allevatori di razza provvede con:

  1. la Commissione Tecnica Centrale;

  2. l'Ufficio Centrale;

  3. gli Uffici provinciali;

  4. gli Uffici esteri;

  5. il corpo degli Esperti.

Art. 4

 

La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per la selezione ai fini del miglioramento della razza, stabilisce le metodologie per l'azione di selezione, e propone eventuali modifiche del presente Regolamento.

Provvede a regolamentare le disposizioni in materia di riproduzione.

Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

  • 1 rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste dallo stesso designato;

  • 1 funzionario del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, incaricato di vigilare con caratteri di continuità sugli adempimenti previsti dal presente Regolamento;

  • 1 rappresentante del Ministero della Sanità - Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero;

  • 6 funzionari tecnici rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle provincie autonome di Trento e Bolzano, con il maggior numero di capi iscritti al Libro Genealogico, facendo salva comunque la partecipazione di almeno un rappresentante per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale, uno per l'Italia meridionale ed uno per l'Italia insulare.

La nomina di tali funzionari viene fatta dai rispettivi Assessorati regionali o provinciali della agricoltura d'intesa con le Associazioni Allevatori delle regioni o delle provincie autonome, associate all'Associazione Nazionale;

  • 11 rappresentanti degli allevatori, nominati dall'Associazione Nazionale;

  • 3 esperti in zootecnia, di cui uno degli Istituti Sperimentali per la Zootecnia, nominati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste su proposta dell'Associazione Nazionale di razza;

  • il presidente dell'Associazione Nazionale di razza od un suo delegato;

  • il direttore dell'Associazione Nazionale di razza;

  • 1 rappresentante nominato dall'Associazione Italiana Allevatori per le attività dei controlli funzionali;

  • 1 rappresentante del corpo degli esperti di razza, nominato dall'Associazione Nazionale di razza;

  • 1 rappresentante scelto dall'Associazione Nazionale tra i rappresentanti delle sezioni estere.

Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell'Associazione Nazionale.

La Commissione elegge, nel proprio ambito, il Presidente e due Vice Presidenti.

I componenti della Commissione restano in carica per un triennio e possono essere confermati.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione.

La convocazione della Commissione è fatta almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente più anziano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 5

 

L'Ufficio Centrale provvede:

  1. al coordinamento e controllo del lavoro degli Uffici provinciali e degli Uffici esteri, con ispezioni anche ad allevamenti, onde assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente Regolamento;

  2. all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro compresa l'elaborazione e la stampa meccanografica dei documenti.

Art. 6

Gli Uffici Provinciali provvedono:

  1. ad espletare, sul piano provinciale, le attività del Libro Genealogico previsto dal presente Regolamento;

  2. alla tenuta dei moduli e degli schedari a norma del successivo articolo 19;

  3. a rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Le Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciute e associate all'Associazione Nazionale di razza, provvedono alla organizzazione ed al funzionamento degli Uffici Provinciali del Libro Genealogico.

Responsabile dell'applicazione delle norme tecniche del Regolamento del Libro Genealogico e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è il Direttore dell'Associazione Provinciale Allevatori previo incarico da parte dell'Associazione Nazionale di razza. Il responsabile si avvarrà in tale compito dell'assistenza tecnica del Comitato della sezione di razza Frisona Italiana costituito in seno all'Associazione Provinciale Allevatori.

Qualora non si verifichino i casi previsti dai comma precedenti, l'Associazione Nazionale di razza provvederà ad espletare direttamente, in via temporanea, le anzidette attività.

L'Associazione Nazionale di razza, qualora in una provincia le condizioni dell'allevamento e l'aspetto organizzativo-funzionale lo richiedano, potrà unificare presso un solo ufficio le attività di due o più uffici Provinciali del Libro Genealogico.

La tenuta del Libro Genealogico negli Uffici Provinciali è sottoposta, a norma dell'art. 7 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, alla vigilanza degli Assessorati Regionali dell'agricoltura, svolta secondo le direttive impartite dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, a norma dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Gli Uffici esteri provvedono ad espletare sul piano nazionale le stesse attività previste per gli Uffici provinciali, ma sotto il diretto controllo dell'Ufficio centrale.

Sono organizzati dalle SEZIONI ESTERE allevatori di bovini di razza Frisona Italiana. Responsabile dell'applicazione delle norme tecniche del Regolamento del Libro Genealogico e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è il Direttore della Sezione estera, previo incarico da parte dell'Associazione Nazionale di razza.

Art. 7

Il Corpo degli esperti è formato da:

  • ispettori di razza;

  • esperti nazionali;

  • esperti provinciali;

Gli ispettori di razza sono tecnici specializzati delegati dall'Associazione Nazionale per la valutazione morfologica dei tori e delle vacche da iscrivere al Libro Genealogico, nonché di quella dei bovini presentati nelle mostre e nei concorsi ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico.

Gli esperti nazionali, nominati dall'Associazione Nazionale di razza, hanno il compito della valutazione morfologica dei bovini presentati nelle mostre e nei concorsi.

Gli esperti provinciali sono nominati dall'Associazione Nazionale di razza previo esame di idoneità come previsto dal regolamento del "corpo degli esperti". Agli esperti provinciali è affidato, di volta in volta, il compito della valutazione morfologica dei bovini presentati nelle mostre e nei concorsi a carattere provinciale, ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico. Su specifico incarico dell'Associazione Nazionale, gli esperti nazionali e provinciali possono sostituire gli ispettori di razza nelle visite di valutazione morfologica dei bovini per l'iscrizione al Libro Genealogico.

Il corpo degli esperti è retto da un regolamento deliberato dall'Associazione Nazionale, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale ed approvato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

 

Capitolo Il

 

AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

 

Art. 8

L'adesione al Libro Genealogico è volontaria.

Possono essere ammessi al Libro Genealogico tutti gli allevamenti che possiedono soggetti di razza Frisona Italiana.

L'allevatore interessato deve farne esplicita richiesta per iscritto, all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, o alla competente Sezione estera.

I soggetti da ammettere al Libro Genealogico devono:

  1. essere in possesso dei caratteri di razza o importati dall'Italia nel caso delle Sezioni estere;

  2. appartenere ad allevamento sottoposto al controllo sanitario dello Stato per quanto riguarda la brucellosi e la tubercolosi;

  3. appartenere ad allevamento sottoposto, in forma regolare, al controllo ufficiale della produzione secondo le norme del regolamento di svolgimento dei controlli.

L'ammissione è deliberata dagli organi competenti dell'Associazione Provinciale Allevatori o della Sezione estera previo il giudizio di idoneità limitatamente a quanto previsto dal precedente comma a) formulato da un esperto di razza.

L'allevatore che non ritenga accettabile la mancata ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico può ricorrere all'Ufficio Centrale il quale si riserva la facoltà di accogliere il ricorso.

I Centri di fecondazione artificiale ed i tenutari delle stazioni di monta naturale che operano per terzi, in quanto detentori di riproduttori iscritti nel Libro Genealogico, sono considerati a tutti gli effetti allevatori del Libro Genealogico e pertanto sono tenuti al rispetto ed alla osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento in materia di obblighi degli allevatori.

 

Art. 9

Il Libro Genealogico si articola in:

  1. Registro genealogico anagrafico nel quale sono iscritti soggetti, femmine e maschi, secondo i requisiti previsti dalle apposite "norme tecniche"; allegato a).

  2. Registro genealogico tori al quale sono ammessi i tori in possesso dei requisiti previsti dalle apposite "norme tecniche"; allegato a).

  3. Registro genealogico vacche al quale sono ammesse le vacche in possesso dei requisiti previsti dalle apposite "norme tecniche"; allegato a).

Art. 10

Registro genealogico anagrafico.

Si divide in quattro sezioni:

Sezione 1ª - nella quale vengono iscritti alla nascita, i vitelli maschi e femmine in possesso dei requisiti stabiliti dalle apposite "norme tecniche".

L'iscrizione al registro genealogico anagrafico è effettuata sulla scorta della dichiarazione di nascita che l'allevatore interessato deve fare pervenire all'Ufficio Provinciale non oltre il settimo giorno dalla nascita. Una copia della dichiarazione di nascita deve essere trasmessa all'Ufficio Centrale.

L'iscrizione al registro genealogico anagrafico dei soggetti nati da trapianto embrionale è consentita quando il trapianto sia stato effettuato secondo i requisiti previsti dalle apposite "norme tecniche".

L'Ufficio provinciale e l'Ufficio Centrale si riservano comunque la facoltà di richiedere, ogni volta che lo ritengano opportuno, la prova di accertamento della paternità e/o della maternità a mezzo determinazione della formula eritrocitaria.

Tale determinazione dovrà essere effettuata da un laboratorio indicato dall'Ufficio Centrale e dovrà essere depositata presso l'Ufficio Centrale stesso.

La nascita deve trovare corrispondenza nei riepiloghi mensili dei salti inviati all'Ufficio provinciale e all'Ufficio Centrale dall'allevatore proprietario delle vacche iscritte o in attesa di iscrizione.

I nati da vacche in attesa di iscrizione sono registrati provvisoriamente finché la madre non ottenga l'iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 11.

L'origine gemellare dovrà figurare, in ogni caso, sui documenti genealogici.

Sezione 2ª - nella quale vengono iscritti i soggetti importati in possesso dei requisiti stabiliti dalle "norme tecniche", previo deposito del certificato genealogico originale presso l'Ufficio Centrale che rilascerà apposita scheda genealogica sostitutiva.

Sezione 3ª - nella quale vengono iscritte le femmine mancanti dei requisiti previsti nelle Sezioni 1ª e 2ª e di ascendenza sconosciuta, che presentano i caratteri di razza.

Sezione 4ª - riguarda gli Uffici esteri ed in essa vengono iscritti i soggetti frisoni importati dall'Italia o nati da questi o dalla loro progenie. Per i nati all'estero si applicano le stesse norme previste per la Sezione 1ª sostituendosi l'Ufficio estero all'Ufficio provinciale.

 

Art. 11

 

Registro genealogico vacche:

  • al registro genealogico vacche sono ammesse le vacche provenienti dal registro genealogico anagrafico ed in possesso dei requisiti stabiliti dalle "norme tecniche".

Su proposta dell'Associazione Nazionale e su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, allorchè la consistenza numerica del Libro Genealogico avrà assicurato le possibilità del concreto miglioramento della razza, potrà disporre il divieto di ammissione al Libro Genealogico vacche dei soggetti di ascendenza sconosciuta.

Tale ammissione è in ogni caso esclusa per gli animali nati all'estero.

 

Art. 12

 

Le femmine e i maschi provenienti dai Libri Genealogici esteri, la cui validità in Italia sia stata riconosciuta dalla Associazione Nazionale di razza, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, ed approvata dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, possono essere iscritti al Libro Genealogico italiano quando per i soggetti ricorrano tutte le condizioni ed i requisiti previsti dalle apposite "norme tecniche".

L'iscrizione dei figli di femmine importate gravide, con i requisiti di cui al comma precedente, è subordinata alla presentazione del certificato di fecondazione, corredato da copia del certificato genealogico del padre il quale dovrà presentare i requisiti previsti per i tori funzionanti negli allevamenti del Libro Genealogico.

L'iscrizione dei soggetti nati da fecondazione artificiale con seme importato, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio Centrale per quanto concerne l'utilizzo del materiale seminale importato, che dovrà provenire da riproduttori provati, di eccezionale valore genetico o inclusi dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico nelle prove di progenie a carattere internazionale.

I tori esteri, dei quali viene autorizzato l'impiego di materiale seminale, saranno registrati in appendice al registro genealogico tori.

Tale articolo non si applica agli Uffici esteri del Libro Genealogico.

 

Art. 13

 

Le valutazioni morfologiche, comprese quelle per i tori funzionanti in fecondazione artificiale, vengono effettuate da un esperto di razza o altro esperto delegato dall'Associazione Nazionale.

La prima valutazione morfologica dei maschi è subordinata alla presentazione del certificato genealogico. I tori dovranno subire almeno un'altra valutazione morfologica, oltre a quella relativa all'iscrizione, dopo i 18 mesi di età. Per le femmine è obbligatoria almeno una seconda punteggiatura oltre i cinque anni di età.

 

Art. 14

 

Le visite per l'iscrizione dei tori e delle vacche al Libro Genealogico si indicono di norma due volte all'anno, presso i singoli allevamenti, una volta all'anno per gli iscritti alle Sezioni estere.

Possono essere effettuate anche visite straordinarie.

I calendari delle visite sono concordati tra l'Associazione Nazionale e le Associazioni Provinciali Allevatori e le Sezioni estere interessate.

Dei giorni di visita deve essere previsto un calendario con un mese di anticipo, dandone notizia agli allevatori interessati in tempo utile. In occasione delle visite di iscrizione è consentito procedere, su richiesta tempestiva degli allevatori, alla ripunteggiatura dei tori e delle vacche già iscritte.

 

Art. 15

 

Negli allevamenti aderenti al Libro Genealogico possono funzionare solo tori in possesso dei requisiti stabiliti dalle "norme tecniche".

Saranno radiati dal Libro Genealogico e non potrà essere utilizzato il seme dei tori che a giudizio dell'Ufficio Centrale siano risultati negativi alla valutazione genetica o che trasmettano tare, gravi vizi o altri caratteri negativi ai fini della selezione.

 

Capitolo III

IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI APPARTENENTI AL LIBRO GENEALOGICO

 

Art. 16

 

L'identificazione dei soggetti di cui all'art. 10 del presente Regolamento viene effettuata mediante contrassegno metallico.

Tale contrassegno metallico, del quale l'Associazione Nazionale detiene il brevetto per marchio collettivo, porta impresso su un verso il numero di matricola e la sigla della provincia, sull'altro verso sono incise le sigle delle Associazioni Nazionali.

 

Art.17

 

Il contrassegno metallico è applicato al padiglione dell'orecchio sinistro dell'animale.

L'identificazione è suffragata e completata dalla dichiarazione di nascita che dovrà essere inviata all'Ufficio Provinciale o all'Ufficio estero e all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

I soggetti provenienti dall'estero vanno marcati a cura dell'Ufficio Centrale. I soggetti provenienti da altre provincie italiane devono conservare la marca d'origine. Lo stesso per quelli esportati.

 

Art. 18

 

Nel caso che un animale perda il contrassegno metallico questo, dopo gli opportuni accertamenti, viene sostituito dall'incaricato dell'Ufficio provinciale di marcatura da un altro contrassegno riproducente la sigla ed il numero originario di matricola.

 

Capitolo IV

SCHEDE, MODULI E REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO

 

Art. 19

 

Per il funzionamento del Libro Genealogico sono prescritti i seguenti registri, moduli e schede fondamentali:

  1. dichiarazione di nascita da compilare a cura del proprietario e da inviarsi all'Ufficio provinciale o all'Ufficio estero e all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;

  2. registro genealogico anagrafico, tenuto dall'Ufficio provinciale o dall'ufficio estero e dall'Ufficio Centrale;

  3. registro genealogico tori, tenuto dall'Ufficio provinciale o dall'Ufficio estero e dall'Ufficio Centrale;

  4. registro genealogico delle vacche, tenuto dall'Ufficio provinciale o dall'Ufficio estero e dall'Ufficio Centrale;

  5. riepilogo mensile degli interventi fecondativi, da compilare a cura del proprietario e da inviare all'Ufficio provinciale o all'Ufficio estero e all'Ufficio Centrale;

  6. avviso di vendita o morte da compilare a cura del proprietario e da inviare all'Ufficio provinciale o all'Ufficio estero e all'Ufficio Centrale;

  7. scheda dei punti, redatta dagli esperti. Essa costituisce anche certificato di iscrizione al Libro Genealogico;

  8. certificato genealogico, rilasciato dagli Uffici provinciali o dagli Uffici esteri;

  9. certificato gruppi sanguigni rilasciato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;

  10. certificato di attitudine alla mungitura rilasciato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;

  11. dichiarazione di origine rilasciata dall'Ufficio provinciale;

  12. scheda di rilevamento aziendale mensile del giovane bestiame presente in allevamento;

  13. scheda di controllo marcatura ed altre notizie, unificata e predisposta d'intesa tra gli Uffici Centrali dei controlli e del Libro Genealogico firmato dal proprietario ed inviata in copia anche all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico per il rilevamento dei dati di parto-nascita marcatura, dei salti e delle vendite (sostituisce il mod. 5 e 6).

Eventuali altri moduli, registri, schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'Ufficio Centrale.

 

Art. 20

 

Il certificato genealogico è rilasciato dall'Ufficio provinciale o dall'Ufficio Centrale per l'ufficio estero, a richiesta del proprietario dell'allevamento nel quale è nato il soggetto.

Tale certificato verrà rilasciato:

  • alle femmine iscritte alle Sezioni 1ª, 2ª e 4ª del registro anagrafico;

  • ai maschi in possesso dei requisiti genealogici e funzionali previsti per l'iscrizione al registro genealogico tori e in possesso del certificato dei gruppi sanguigni.

Il certificato genealogico dovrà in ogni caso accompagnare il soggetto nel caso di passaggio di proprietà da una provincia all'altra del territorio nazionale.

Per lo stesso animale è rilasciato un solo certificato originale. In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, per altro, dovrà essere stampigliata in modo evidente la parola "duplicato".

I certificati genealogici dei bovini esportati all'estero ed i certificati che accompagnano l'esportazione di seme all'estero devono essere rilasciati dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico su apposito modello, previa visita degli animali da parte di un esperto delegato dall'Associazione Nazionale di razza.

La dichiarazione d'origine viene rilasciata dagli Uffici provinciali a femmine di razza Frisona aventi i seguenti requisiti:

  1. caratteri di razza;

  2. contrassegnate con marche ufficiali della razza e iscritte alla Sezione 3ª del registro genealogico anagrafico.

Il possesso dei caratteri di razza sarà determinato, previo esame da parte di un esperto appositamente delegato dall'Associazione Nazionale. La dichiarazione d'origine dovrà riportare il nome e la data di nascita del soggetto e, se disponibili, gli estremi del padre, della madre, le produzioni del soggetto e della madre.

 

Art. 21

 

Entro il primo semestre di ogni anno l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvederà alla pubblicazione dei seguenti cataloghi ufficiali:

  1. Catalogo dei tori iscritti al registro genealogico tori secondo quanto previsto dalle "norme tecniche" nel quale saranno elencati i tori ammessi nell'anno precedente;

  2. Catalogo delle vacche potenziali madri di tori, nel quale saranno elencate le vacche ammesse nell'anno precedente secondo quanto previsto dalle "norme tecniche";

  3. Catalogo del registro genealogico anagrafico nel quale saranno elencati i soggetti iscritti nell'anno precedente nel registro genealogico anagrafico secondo quanto previsto dalle "norme tecniche".

 

Capitolo V

QUALIFICHE SPECIALI - MOSTRE E CONCORSI

 

Art. 22

 

Qualifiche speciali possono essere attribuite ai tori e alle vacche di particolare pregio, secondo norme da emanarsi dall'Ufficio Centrale, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale e da approvarsi dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

 

Art. 23

 

Le mostre, i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini appartenenti al Libro Genealogico, dovranno essere organizzati in base a norme da emanarsi dall'Ufficio Centrale, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale e da approvarsi dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

 

Capitolo VI

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI FINANZIAMENTI DEL LIBRO GENEALOGICO

 

Art. 24

 

L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico, si impegna:

  1. ad osservare il presente Regolamento nonché le disposizioni impartite per il funzionamento del Libro Genealogico;

  2. a concorrere al finanziamento delle attività del Libro Genealogico con le quote stabilite dalla competente Associazione Provinciale Allevatori o dalla Sezione estera;

  3. a sottoporre tutte le bovine dell'allevamento al controllo della produzione per tutta la durata della loro carriera, secondo il Regolamento dei controlli della produttività per le razze bovine da latte ed a tutte le valutazioni previste dal Libro Genealogico;

  4. ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e registri, partecipazioni a mostre o ad altre manifestazioni del Libro Genealogico;

  5. a fornire agli organi competenti del Libro Genealogico chiarimenti e notizie sul suo allevamento.

L'allevatore ha in particolare l'obbligo di:

  1. partecipare con il bestiame iscritto alle Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico qualora l'Ufficio Provinciale, l'Ufficio estero o l'Ufficio centrale del Libro Genealogico lo ritengano opportuno;

  2. destinare una parte delle vacche e giovenche, all'inseminazione con i tori in Prove di Progenie nella percentuale che sarà definita, in relazione alle esigenze, dalla Commissione Tecnica Centrale;

  3. non prelevare o far prelevare materiale seminale di tori di sua proprietà senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Centrale;

  4. non utilizzare in fecondazione artificiale seme di tori non autorizzati dall'Ufficio Centrale.

Art. 25

 

Per le infrazioni alle norme del presente regolamento, l'allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti:

  1. ammonimento;

  2. addebito del costo effettivo dei servizi relativi ai controlli funzionali e al Libro Genealogico, d'intesa con l'Associazione Italiana Allevatori (Ufficio Centrale dei Controlli della Produttività);

  3. annullamento delle marcature di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità;

  4. sospensione a tempo indeterminato del proprio allevamento dal Libro Genealogico;

  5. radiazione del proprio allevamento dal Libro Genealogico;

  6. denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di comprovata frode.

I provvedimenti di cui al punto a) e b) sono di competenza dell'Associazione Provinciale Allevatori. I provvedimenti di cui ai punti c), d), e), f), sono deliberati dall'Associazione Nazionale su proposta e su parere dell'Associazione Provinciale Allevatori o dalla Sezione estera competente per territorio.

 

Art. 26

 

Ai finanziamenti del Libro Genealogico si provvede in sede centrale con:

  1. quote contributive versate dalle Associazioni Provinciali Allevatori e dalle Sezioni estere;

  2. proventi derivanti dalla distribuzione alle Associazioni Provinciali Allevatori e alle Sezioni estere dei marchi depositati a cura della Associazione Nazionale e da altri servizi;

  3. proventi derivanti dalla distribuzione alle Associazioni Provinciali Allevatori e alle Sezioni estere dei moduli per certificati genealogici e per altri documenti ufficiali;

  4. eventuali proventi derivanti dall'utilizzazione del fondo di cui all'art. 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, e successive modificazioni;

  5. contributi statali in applicazione di leggi in materia zootecnica secondo le determinazioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

  6. altri eventuali proventi.

In sede provinciale con:

  1. quote contributive versate dagli allevatori direttamente alle Associazioni Provinciali Allevatori per ammissione degli allevamenti al Libro Genealogico, per iscrizione dei singoli soggetti, per marcatura di bovini, per rilascio di certificati genealogici e di altri documenti;

  2. eventuali proventi derivanti dall'utilizzazione del fondo di cui all'art. 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, e successive modificazioni;

  3. contributi statali in applicazione di legge in materia zootecnica secondo le determinazioni dei competenti organi periferici del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

  4. altri eventuali proventi.

In sede estera con proventi da definirsi caso per caso.

 

Capitolo VII

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 27

 

Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del Libro Genealogico contraddistinti dal marchio depositato dall'Associazione Nazionale di razza, hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

 

Art. 28

 

Le norme tecniche, di cui all'allegato A, che stabiliscono i requisiti genotipici, morfologici e funzionali corrispondenti ai caratteri della razza e disciplinano l'iscrizione dei soggetti al Libro Genealogico ed il funzionamento dei riproduttori negli allevamenti del Libro stesso ed in fecondazione artificiale, fanno parte integrante del presente Regolamento.

 

Art. 29

 

Le modifiche al presente Regolamento, d'iniziativa del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste o proposte dall'Associazione Nazionale di razza su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore alla data del relativo decreto di approvazione.

 

Art. 30

 

Per i bovini iscritti al Libro Genealogico il Regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina approvato con decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste in data 24 maggio 1967 (Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1967 n. 143), modificato con decreto del 30.05.1977 e successive modificazioni, sarà applicato dall'Associazione Italiana Allevatori in accordo con l'Ufficio Centrale del Libro stesso.

L'Associazione Nazionale di razza potrà affidare agli Uffici provinciali dei controlli l'incarico di provvedere, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, all'applicazione delle marche del Libro Genealogico, alla compilazione delle cartoline per i soggetti nati negli allevamenti del Libro Genealogico e ad altri eventuali compiti strettamente connessi con il funzionamento del Libro stesso.

 

Art. 31

 

La valutazione genetica dei riproduttori, i gruppi sanguigni e norme derivanti, l'attitudine alla mungitura, la fecondazione artificiale, nonché il trapianto embrionale sono regolati dalle apposite norme o regolamenti da approvarsi dal Ministero dell'Agricoltura delle Foreste.


Allegato A

AL REGOLAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO DELLA RAZZA FRISONA ITALIANA

NORME TECNICHE

FINALITÀ DELLA SELEZIONE

 

La selezione dei bovini della razza Frisona Italiana ha lo scopo di produrre soggetti precoci per sviluppo e produttività, di buona mole, di costituzione forte, di conformazione corretta, fecondi, longevi, nevrili, di forte potere digestivo-respiratorio, con spiccata attitudine ad elevate produzioni di latte e buon titolo di grassi e di proteine senza escludere l'attitudine ad una produzione quantitativa di carne.

Al fine di indirizzare l'azione di miglioramento vengono fissati le caratteristiche morfologiche della razza ed i requisiti minimi per l'iscrizione.

 

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

 

VACCHE

 

Mantello pezzato nero o pezzato rosso.

 

Statura alta.

 

Testa espressiva, proporzionata, distinta e vigorosa, con contorno ben definito e netto specie nella regione giugulare e con profilo superiore rettilineo; occhi vivaci; orecchie molto mobili; narici larghe; musello ampio e forti mascelle.

 

Anteriore armonico nell'insieme; collo piuttosto allungato e sottile, ricco di pliche cutanee; garrese ben serrato pronunciato e piuttosto affilato; spalle armonicamente fuse con il collo; petto forte ed ampio per contribuire ad aumentare la cavità toracica; arti in appiombo, ben distanziati, con ossa piatte; piedi forti, ben serrati e con alta suola.

 

Linea dorsale rettilinea, rilevata, senza vuoto retroscapolare e con lombi larghi e forti.

 

Groppa lunga e larga, all'incirca livellata non inclinata verso i lombi, con vertebre sacrali e coccige anche leggermente rilevate; attacco di coda non piatto o rientrato o troppo alto, coda piuttosto sottile.

 

Arti posteriori in appiombo, giustamente piazzati, forti, asciutti, con ossa piatte; natiche con profilo rettilineo; garretti piatti e larghi, con leggera angolatura, esenti da tare e con tendini e vene evidenti.

 

Piedi forti, ben serrati, con suola alta, specie al tallone; pastoie corte e forti.

 

Mammella anteriore moderatamente lunga e saldamente attaccata, con profilo inferiore quasi rettilineo e decisamente ascendente e profilo laterale leggermente arrotondato; vene addominali prominenti e tortuose; vene mammarie molto ramificate non troppo grosse e rilevate; tessuto spugnoso ed elastico.

 

Mammella posteriore saldamente attaccata, alta e larga con profilo posteriore in linea o leggermente sporgenti rispetto a quello delle natiche; marcata divisione in corrispondenza del legamento sospensorio centrale; vene mammarie e tessuto come nell'anteriore.

Piano inferiore (fondo della mammella al punto d'inserzione dei capezzoli) parallelo al suolo e non al di sotto del piano dei garretti.

 

Legamento sospensorio mediano forte, che divide nettamente la mammella in due parti eguali e simmetriche.

 

Capezzoli di giuste dimensioni, perpendicolari, inserite al centro di ciascun quarto, cilindrici e terminanti tronchi e con un forte sfintere.

 

TORI

 

Le caratteristiche morfologiche sono analoghe per quanto riguarda mantello, ecc. con ovvio riguardo alla mascolinità, che si riflette in una maggior mole generale ed in una maggior potenza di ogni singola parte.

La valutazione morfologica viene espressa per tutte le femmine che abbiano partorito e per i maschi di oltre 18 mesi con qualifiche e punti come segue:

  • Insufficiente

  • Sufficiente 70-74 punti

  • Buono 75-79 punti

  • Buono più 80-84 punti

  • Molto Buono 85-89 punti

  • Ottimo 90-100 punti

Per i tori sotto i 18 mesi di età deve essere attribuita la sola qualifica fino al massimo del Molto Buono.

Misure somatiche e dati biometrici non fanno parte integrante delle norme tecniche.

 

REGISTRO GENEALOGICO ANAGRAFICO

 

L'iscrizione al Registro genealogico anagrafico è effettuata sulla scorta della dichiarazione di nascita compilata in 3 copie, di cui:

  • 1 copia da inviarsi a cura dell'allevatore all'Ufficio provinciale entro il settimo giorno dalla nascita;

  • 1 copia da inviarsi all'Ufficio centrale;

  • 1 copia per l'allevatore.

Le informazioni contenute nella dichiarazione di nascita, devono trovare riscontro nella "scheda di controllo-marcatura e altre notizie" (mod.15) unificata e predisposta d'intesa tra gli Uffici Centrali dei controlli e del Libro genealogico firmata dal proprietario ed inviata in copia anche all'Ufficio centrale del Libro genealogico per il rilevamento dei dati di parto-nascita-marcatura, dei salti e delle vendite.

 

SEZIONE 1ª

 

Vengono iscritti i soggetti femmine e maschi di seguito precisati:

 

femmine

  1. nate negli allevamenti del Libro genealogico da madre iscritta al Registro genealogico anagrafico od al Registro genealogico vacche e da padre iscritto al Registro genealogico tori oppure da seme importato secondo le norme previste;

  2. nate negli allevamenti del Libro genealogico da madre importata gravida proveniente dai Libri Genealogici esteri ufficialmente riconosciuti con i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro genealogico vacche e da padre con i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro genealogico tori.

maschi

  1. nati negli allevamenti del Libro genealogico da madre iscritta al Registro genealogico vacche e da padre iscritto al Registro genealogico tori, oppure da seme importato secondo le norme previste;

  2. nati negli allevamenti del Libro genealogico da madre importata proveniente da Libri Genealogici esteri riconosciuti e iscritta al Registro genealogico vacche e da padre con i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro genealogico tori ed in possesso della formula dei gruppi sanguigni da inviare all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

Le femmine nate da vacche in attesa di iscrizione, i maschi nati da vacche che non abbiano ancora raggiunto i requisiti ed i maschi in attesa del certificato dei gruppi sanguigni devono essere registrati provvisoriamente finché la madre non ottenga l'iscrizione o non raggiunga i minimi o i soggetti abbiano ottenuto il certificato dei gruppi sanguigni.

 

SEZIONE 2ª

 

Vengono iscritti i soggetti femmine e maschi regolarmente autorizzati all'importazione come riproduttori di razza pura provenienti dai Libri genealogici esteri ufficialmente riconosciuti, scortati dal certificato genealogico che dovrà essere depositato presso l'Ufficio centrale, che rilascerà apposita scheda genealogica sostitutiva.

Per gli ascendenti è obbligatorio riportare le valutazioni morfologiche conseguite nel Paese d'origine secondo le norme impartite dall'Ufficio centrale del Libro Genealogico sulla base degli indirizzi dati dalla Commissione Tecnica Centrale.

 

SEZIONE 3ª

 

Vengono iscritti i soggetti:

 

f e m m i n e

  • che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione alle Sezioni 1ª e 2ª e di ascendenza sconosciuta che presentino i caratteri di razza.

SEZIONE 4ª

 

Vengono iscritti i soggetti esportati dall'Italia o nati da questi o dalla loro progenie. Per i nati all'estero si applicano le stesse norme previste dalla Sezione 1ª.

 

REGISTRO GENEALOGICO TORI

 

Nel Registro genealogico tori vengono iscritti i maschi in possesso dei seguenti

requisiti:

  • età minima di 8 mesi;

  • provenienti dalle Sezioni 1ª, 2ª e 4ª del Registro anagrafico;

  • in possesso del certificato dei gruppi sanguigni;

  • in possesso del certificato genealogico;

  • figli di vacche iscritte al punto 3 del Registro genealogico vacche;

  • aver conseguito nella valutazione morfologica almeno la qualifica di "Buono" o 80 punti dopo i 18 mesi di età.

Al fine del conseguimento della valutazione genetica potranno essere utilizzati per la fecondazione artificiale tori che abbiano superato i test previsti presso il Centro Genetico dell'Associazione Nazionale di razza.

Per la fecondazione artificiale potranno essere utilizzati detti tori soltanto quando avranno dato esito positivo alla valutazione genetica condotta dall'Associazione Nazionale di razza secondo le direttive della Commissione Tecnica Centrale ed approvate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

 

REGISTRO GENEALOGICO VACCHE

 

Nel Registro genealogico vacche vengono iscritte le bovine che abbiano partorito almeno una volta:

  • provenienti dal Registro genealogico anagrafico e in possesso dei seguenti requisiti:

  1. vacche di ascendenza sconosciuta provenienti dalla Sezione 3ª del Registro genealogico anagrafico:

requisiti morfologici: 75 punti (Buono)

requisiti funzionali: aver conseguito le seguenti produzioni minime di latte e grasso in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni:

vacche di età al parto inferiore a 3 anni kg. 5000

vacche di età al parto da 3 a 4 anni kg. 5500

vacche di età al parto oltre 4 anni kg. 6000

con contenuto di grasso non inferiore al 3,50%

oppure con una percentuale di grasso fino al 3,20% purché le quantità totali espresse in Kg. non siano inferiori rispettivamente a kg. 175 - 190 e 210.

 

  1. vacche provenienti dalla 1ª e 2ª Sezione del Registro anagrafico:

requisiti morfologici: 70 punti (Sufficiente)

requisiti funzionali: almeno 1 lattazione ufficialmente controllata.

requisiti genealogici: 1 generazione di ascendenti iscritti al Libro Genealogico o ad un Libro Genealogico estero riconosciuto.

 

  1. vacche madri di:

a) tori destinati alla F.A.:

requisiti morfologici: 81 punti da primipara

83 punti da pluripara

requisiti funzionali: in possesso degli indici genetici da stabilirsi periodicamente in base alle esigenze della razza.

requisiti genealogici: 2 generazioni di ascendenti iscritti al Libro Genealogico o ad un Libro estero riconosciuto.

 

b) tori per uso aziendale:

requisiti morfologici: 81 e 83 punti

requisiti funzionali: in possesso degli indici da stabilirsi periodicamente in base alle esigenze di razza, oppure con i requisiti funzionali di cui al punto 1.

requisiti genealogici: 2 generazioni di ascendenti iscritti al Libro Genealogico o ad un Libro estero riconosciuto.


REGOLAMENTO DEL CENTRO GENETICO

Delibera CTC 15.01.1997

 

Tutti i soggetti di razza Frisona Italiana da inserire in FA per le prove di progenie dovranno transitare dal Centro Genetico ed avere le caratteristiche genetiche e sanitarie previste dall'apposito regolamento.

 

  1. REQUISITI GENETICI

PADRI: devono essere i migliori tori di razza Frisona disponibili in Italia e nei paesi della U.E., compresi nel miglior 1% (Rank 99) per ILQM. Per Stati Uniti e Canada devono essere compresi nel miglior 1% (Rank 99) nei rispettivi paesi per Kg. proteine fatte salve altre particolari caratteristiche ritenute utili per la selezione italiana. Per gli altri paesi extra-comunitari le decisioni sull'importazione verranno deliberate di volta in volta dalla Commissione Tecnica Centrale.

 

MADRI: devono essere vacche comprese nel miglior 1% della razza (Rank 99) per indice ILQM in Italia o nelle rispettive popolazioni se madri di vitelli nati all'estero o da embrioni importati dall'estero.

Devono essere figlie di tori di F.A.. Avere 81 punti alla prima valutazione morfologica o 83 ad una successiva; in alternativa possono avere indice genetico morfologico positivo per il punteggio finale.

Avere apparato mammario classificato almeno Buono Più; in alternativa possono avere indice genetico morfologico per l'indice complessivo mammella positivo.

Qualora la madre fosse una manza o una vacca senza IGV già calcolato, si tiene in considerazione l'indice pedigree per ILQM e per la morfologia con le caratteristiche genetiche di cui ai punti precedenti.

Gli indici genetici, in vigore al momento dell'ammissione, saranno ritenuti validi, salvo variazioni eccezionali, anche per l'abilitazione in uscita dal Centro Genetico.

 

Una vacca non può avere più di tre figli in F.A. per ogni anno solare.

TORELLI: devono avere un indice genetico previsto (I.G.P.) almeno uguale o superiore alla media degli I.G.P. dei torelli entrati nell'anno precedente, diminuita di una deviazione standard.

 

  1. ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA

L'allevamento di provenienza deve essere iscritto al Libro Genealogico.

Deve usare il seme di tori in prova di progenie nella percentuale stabilita dalla Commissione Tecnica Centrale.

 

  1. NORME OPERATIVE

DOMANDA: chiunque intenda inviare un torello al Centro Genetico, deve farne richiesta scritta. Per i torelli importati o nati da embrione importato la domanda deve essere effettuata da un Centro di F.A..

Il numero dei torelli importati o nati da ET importato non potrà essere superiore a quanto previsto dalla C.T.C..

In caso di posti limitati le domande verranno accettate in base alla data di arrivo della domanda.

 

VISITA PRE-ENTRATA: per i torelli accettati viene effettuata una visita aziendale da un veterinario incaricato dal Centro Genetico che opererà in conformità alle direttive impartite dal veterinario responsabile sanitario del Centro Genetico stesso.

Durante la visita il veterinario, oltre all'esame clinico previsto, può prelevare un campione di sangue per i test stabiliti dal programma sanitario.

Qualora vengano rilevati fatti clinici o anomalie incompatibili con la carriera riproduttiva, il torello non sarà ammesso. I soggetti devono essere decorneati.

 

ENTRATA AL CENTRO GENETICO: il calendario prevede entrate ogni 21 gg.; l'arrivo deve avvenire nello spazio di due giorni consecutivi. Il calendario verrà pubblicato semestralmente. L'entrata dei torelli è fissata a 6-9 mesi di età.

All'arrivo, il veterinario esaminerà la documentazione sanitaria ed eseguirà la visita dei soggetti sull'automezzo. I torelli verranno pesati. Il peso dovrà essere almeno uguale o superiore alla media dei soggetti di pari età diminuita di una deviazione standard.

Se il peso risultasse inferiore il torello non sarà ammesso al Centro.

 

STALLA ISOLAMENTO: all'arrivo i torelli verranno inviati in una stalla di isolamento dove resteranno in gruppo per ca. 35 gg.. Alla fine della quarantena verranno trasferiti al Centro Genetico.

 

QUOTA GIORNALIERA: la quota giornaliera copre le spese per tutte le prestazioni previste: alimentazione, controlli, assistenza sanitaria e assicurazione.

Sulla base dei costi medi di gestione dei torelli e tenuto conto, per i torelli nati in Italia, del contributo del Ministero delle Risorse Agricole, viene fissata annualmente la quota giornaliera per torello.

Il pagamento va effettuato al momento dell'entrata.

 

ASSICURAZIONE: l'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana stipulerà per ogni soggetto un contratto di assicurazione per un massimale prefissato, comprese le spese inerenti eventuali interventi sanitari, che assicura, limitatamente al periodo di permanenza al Centro Genetico, i seguenti rischi: morte o abbattimento forzoso per infortuni e per malattie comuni o contagiose. Per quanto concerne le malattie comuni o contagiose la garanzia è subordinata agli accertamenti che l'Associazione Nazionale effettuerà presso la stalla di quarantena.

Dai rimborsi verranno detratti il premio assicurativo, le spese medicinali e le eventuali spese accessorie.

Il torello che rientra in azienda perde ogni diritto a rimborsi assicurativi.

 

GRUPPI SANGUIGNI: i torelli dovranno avere la conferma dell'esatta paternità e maternità mediante il test eritrocitario o altro test ufficialmente riconosciuto.

 

K CASEINA: per ogni soggetto viene determinato il genotipo K caseina.

 

CARIOTIPO: per ogni soggetto si controlla il cariotipo per rilevare eventuali anomalie cromosomiche.

 

VARIANTI GENETICHE INDESIDERABILI: qualora nell'ascendenza di un torello risultassero soggetti portatori di varianti genetiche indesiderabili, il torello verrà testato e, se portatore, escluso dal Centro Genetico.

 

  1. NORME SANITARIE

ALLEVAMENTO: deve essere in possesso del modello sanitario, ufficialmente indenne da TBC-brucellosi e leucosi sotto il controllo del veterinario ufficiale della USSL di competenza controfirmata dal responsabile del servizio. La documentazione dovrà accompagnare il torello al momento dell'entrata.

 

TORELLO: deve essere sottoposto obbligatoriamente nei 30 giorni precedenti l'introduzione nei locali di quarantena, ed essere quindi scortato dalla documentazione sanitaria ufficiale, a:

— intradermotubercolinizzazione con esito negativo

— prova sierologica negativa per Leucosi Bovina Enzootica

— prova sierologica negativa per Brucellosi

— prova sierologica negativa per il virus BHV1 (IBR IPV) con metodo Elisa e con metodo ieroneutralizzazione

— provenire da allevamento ove non siano in corso malattie contagiose e non sottoposto a provvedimenti di Polizia Veterinaria

— non presentare sintomi di malattie cutanee infettive (rogna-tricofitosi)

— non presentare segni clinici di malattia il giorno del carico

— pervenire al Centro Genetico su mezzo autorizzato, lavato e disinfettato.

 

Nel periodo di isolamento il soggetto sarà sottoposto ai controlli previsti dalle normative sanitarie:

— intradermotubercolinizzazione

— prova sierologica per Brucellosi

— prova sierologica per Leucosi Bovina Enzootica

— prova sierologica per il virus BHV1 (IBR-IPV) con il metodo ELISA e con il metodo Sieroneutralizzazione

— prova per isolamento virus BVD

— prova colturale per Compilobacter Faetus su campione di lavaggio prepuziale

— esame microscopico per Tricomonas Faetus

— chemioprofilassi per leptospirosi.

 

Le prove sierologiche per Leucosi, Brucellosi ed IBR sono ripetute a distanza di 21 giorni.

Il soggetto che risulta positivo, anche in una sola delle prove previste, deve essere immediatamente allontanato dal Cento Genetico ed inviato al macello.


PROTOCOLLO SANITARIO PER I TORELLI DESTINATI AL CENTRO GENETICO

Delibera CTC 13.04.2000

 

Per i torelli destinati al Centro Genetico é obbligatoria l’effettuazione di un test per la ricerca di anticorpi per BHV1 (IBR), con metodo SIERONEUTRALIZZAZIONE ed ELISA, entro i primi 4-5 mesi di vita del torello.

Il torello che evidenzierà la presenza di anticorpi o che non sarà stato sottoposto al test entro tale età, NON POTRÀ ESSERE AMMESSO AL CENTRO GENETICO. Il referto del test dovrà essere allegato alla documentazione sanitaria ufficiale al momento dell’entrata.