Art. 7 Regolamento Libro Genealogico Aggiornamento per Delibere CTC 19.07.2007 - CTC 25.10.2013 |
L’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Frisona Italiana secondo quanto previsto dal Regolamento Corpo degli Esperti, è responsabile della formazione e della scelta dei giudici designabili per le mostre ufficiali del Libro Genealogico. L’attività dei giudici è regolata da un mansionario approvato dal Consiglio Direttivo Anafij. Art. 1 ESPERTO DI RAZZA: è colui che ha frequentato il corso per esperti organizzato dall’Anafij e superato positivamente l’esame finale.(vedere specifiche Reg. Esperti art.5) ESPERTO NAZIONALE: è colui che, oltre ad aver acquisito la qualifica di esperto di razza, ha frequentato le scuole di giudizio organizzate dall’Anafij ed ottenuto, al termine delle stesse, la qualifica di giudice. (vedere specifiche Reg. Esperti art. 6). Art. 2 Per candidarsi alla scuola di giudizio, occorre:
Art. 3 Anafij, organizza le scuole di Giudizio, destinate alla formazione dei nuovi giudici. I Candidati dovranno essere esperti di razza in carica. I Candidati ammessi alla scuola di formazione per giudici, deliberata ed organizzata dal comitato direttivo Anafij, per poter accedere al corpo dei Giudici, dovranno superare 3 scuole di formazione su 4 continuative con i requisiti minimi previsti dal mansionario dei Giudici. È prevista deroga alla continuità nella presenza alle scuole solo per una volta e per motivazioni di eccezionale gravità, opportunamente documentate che Anafij si riserva comunque di accettare. Anafij terrà in particolare considerazione la correttezza del comportamento del candidato giudice rispetto a:
L’ottenimento della qualifica di esperto nazionale/giudice non costituisce necessariamente automatismo per poter accedere alla carriera di giudice. Il comitato consultivo degli esperti ed il consiglio direttivo, valutata l’attitudine dimostrata e la propensione a svolgere tale attività, selezioneranno i candidati più idonei e maggiormente portati per questo tipo di incarico. Art. 4 Una volta ottenuta la qualifica di Giudice, l’esperto nazionale dovrà affrontare un periodo di tirocinio che prevede: nel 1° anno:
Nel 2° anno: L’esperto nazionale/giudice potrà giudicare tutte le mostre eccetto le Nazionali, Internazionali ed Interregionali. Nel 3° e 4° anno di tirocinio, l’esperto nazionale/Giudice potrà giudicare tutte le mostre ad eccezione della mostra nazionale che potrà essere giudicata soltanto a partire dal 5° anno Il Comitato Consultivo degli Esperti e il Consiglio Direttivo valuteranno la propensione e l’attitudine a giudicare confermando od escludendo l’ingresso nel corpo dei giudici ufficiali di Anafij. Art. 5 È fatto obbligo per gli esperti nazionali di partecipare agli incontri di aggiornamento organizzati dall’Anafij. Anafij organizzerà almeno 2 incontri all’anno, dei quali uno dovrà essere finalizzato alla esercitazione pratica, durante la quale verrà effettuata una valutazione dell’esperto nazionale/giudice, che terrà conto:
Gli esperti nazionali/giudici hanno altresì l’obbligo di partecipare alla riunione annuale degli esperti. La mancata partecipazione alle riunioni di aggiornamento, se non giustificata da eccezionali motivazioni, comporterà la temporanea esclusione dalla lista dei giudici designabili. Art. 6 Il giudice titolare e la sua riserva, riceveranno una comunicazione scritta per ogni Mostra da giudicare, impegnandosi ad accettare l’invito ed a svolgere la valutazione nel rispetto del mansionario e del codice deontologico. Tutti i giudici sono tenuti a presenziare, oltre alle Mostre Nazionali ed Internazionali, ad almeno due mostre all’anno giudicate dai loro colleghi. I giudici che per 2 anni consecutivi non esercitano l’attività di giudice nelle mostre, sono considerati giudici non in attività. La ripresa dell’attività è vincolata alla partecipazione con esito favorevole ad una scuola di giudizio. Al termine di ogni mostra giudicata, il giudice dovrà compilare e firmare un apposito questionario, predisposto dal Comitato Consultivo degli Esperti. Il Consiglio Direttivo previo parere del Comitato Consultivo degli esperti applica la sanzione della sospensione di attività agli Esperti Nazionali/Giudici qualora il loro comportamento non sia conforme al Regolamento dei giudici e degli esperti nonché al Mansionario e alla deontologia professionale. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono insindacabili ed inappellabili. TALE SOSPENSIONE PUÒ VARIARE DA UN MINIMO DI MESI 6 AD UN MASSIMO DI MESI 36 Il Comitato Direttivo direttamente, o su proposta motivata del C.C.E., può sospendere l’attività del giudice temporaneamente o a tempo indeterminato. Art. 7 Tutti i giudici sono nominati annualmente dal consiglio direttivo di Anafij. Nell’ottica di perseguire l’innalzamento del livello professionale dei singoli giudici e di tutto l’intero corpo, le designazioni saranno di competenza del Consiglio Direttivo su parere del Comitato Consultivo degli esperti per tutte le mostre. I giudici designabili sono selezionati dal Comitato Consultivo degli esperti con i seguenti strumenti:
Il Comitato Direttivo delibera annualmente la lista dei giudici designabili valutando la proposta del C.C.E. al termine delle votazioni degli allevatori. Per tutte le tipologie di mostra succitate, un giudice può giudicare la stessa mostra soltanto dopo che siano trascorse quattro edizioni. Le modalità di votazione da parte degli allevatori sono stabilite da Anafij. |